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Contributi artigiani 2017, a quanto ammontano?

Contributi previdenziali 2017 per gli artigiani: le aliquote , i minimali e massimali di reddito e modalità di versamento

I contributi previdenziali dovuti da un artigiano iscritto all’Inps vengono calcolati mediante l’applicazione di una percentuale ad un reddito minimo ( attribuito ad ogni singolo soggetto dell'impresa) + una percentuale sull’eccedenza di reddito fino a un massimale, sempre fissato dall'INPS.
Il reddito minimo annuo  imponibile rimane invariato rispetto al 2016,  ed è   pari a 15.548,00 euro . Cio è dovuto al fatto che la variazione ISTATdei prezzi al consumo dal 2015 al 2016 è stata pari a -0,1 ,  e viene considerato  come pari a zero .
 
ALIQUOTE CONTRIBUTI SUL MINIMALE DI REDDITO
Come comunicato dalla Circolare INPS n.  22 del 31 gennaio 2017, l'aliquota per l'anno 2016 dei contributi IVS ( per prestazioni di invalidità, vecchiaia, superstiti) per gli artigiani  sale a:
  • 23,55 % per i titolari e coadiutori di età superiore a 21 anni e a
  • 20,55% per i coadiutori sotto i 21 anni (Da notare che la riduzione  è applicabile fino atutto il mese in cui il collaboratore  compie i 21 anni)
 
Al contributo IVS va aggiunto il contributo per la maternità pari a 7,44 euro annui, invariato rispetto al 2016.
Di conseguenza i contributi previdenziali minimi ( IVS + maternità) annuali  da versare ammontano a:
  • 3.668,99 euro per titolari e coadiutori sopra i 21 anni e a
  • 3.202,55 euro per i coadiutori sotto i 21 anni
 N.B. Per periodi inferiori all'anno i contributi dovuti sul minimale devono essere sempre rapportati ai mesi effettivi. L'importo mensile risulta: 
 
titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni - € 305,75 (305,13 IVS + 0,62 maternità)

coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni - € 266,88 (266,26 IVS + 0,62 maternità)

Si precisa che il minimale di reddito ed il relativo contributo annuo  si rifesriscono  al reddito attribuito ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa.

 
PENSIONATI
Continuano ad applicarsi, anche per l’anno 2017, le disposizioni Della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto.
  
VERSAMENTO CONTRIBUTI MINIMI
Tali somme in riferimento all'anno  2017  vanno versate in 4 rate di pari importo alle scadenze di:
  • 16 maggio 2017
  • 21 agosto 2017
  • 16 novembre 2017
  • 16 febbraio 2018
CONTRIBUTI ECCEDENTI IL MINIMALE
Nel 2017 vanno anche versati i contributi   sui redditi eccedenti il minimo :
 
 
scaglione di reddito
Artigiani
titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni
fino a 46.123,00
23,55 %
da 46.123,00
24,55 %
coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni
fino a 46.123,00
20,55 %
da 46.123,00
21,55 %
 
Il massimale di reddito annuo ai fini dei contributi IVS per il 2017 è pari a:
  • € 76.872,00 per gli iscritti alla gestione e con anzianità contributiva anteriore al 1996 e
  • 100.324,00  per gli iscritti successivamente
 
 VERSAMENTO
Queste somme vanno versate entro i termini previsti dal pagamento delle imposte sui redditi a titolo di saldo 2016, primo acconto 2017 e secondo acconto 2017.
 
N.B. ULTERIORE CONTRIBUTO A SALDO: Qualora il reddito 2017 ecceda il reddito 2016 e quindi quanto versato in totale sia inferire al dovuto , andrà versato un ulteriore conguaglio (si veda Circolare INPS 102 del 12.6.2003)
 
In fine ricordiamo che l’Istituto già dall’anno 2013 non invia più le comunicazioni cartacee contenenti i dati e gli importi della contribuzione dovuta in quanto le informazioni  possono essere facilmente prelevate, a cura del contribuente o di un suo delegato dal  Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, “Dati del mod.F24”. Attraverso tale opzione è possibile stampare il modello  per effettuare il pagamento.
 
REGIME AGEVOLATO FORFETTARI
La legge di stabilità per il 2017 non ha introdotto alcuna modifica in materia di regime contributivo agevolato,  conseguentemente detto regime  con riduzione contributiva del 35% si considera prorogato anche per il 2017, con la medesima portata già illustrata con circolare INPS n. 35/16 .

Data Aggiornamento: 01/02/2017