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Quando non può essere usato il ravvedimento nel 2016?

Le cause ostative al ravvedimento operoso sono diverse per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate e per tutti gli altri. Le differenze.

L'istituto del ravvedimeno operoso permette al contribuente di regolarizzare la propria posizione fiscale, in caso di omessi o insufficienti , o di altre irregolarità fiscali, beneficiando della riduzione delle sanzioni. Tale istituto è stato più volte modificato, e anche la legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) ha contributio a semplificarlo.
Tuttavia lo strumento del ravvedimento operoso non può essere utilizzato sempre, in particolare nel caso in cui ci siano state ispezioni e accessi, le cose cambiano a seconda che il tributo omesso/insufficiente riguardi un tributo amministrato dall'Agenzia delle Entrate oppure no.
 

I tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate

A seguito delle novità introdotte dalla Legge di stabilità 2015 (L. 190/2014) per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate il ravvedimento può essere usato:
  • sia se le violazioni oggetto di regolarizzazione sono state già constatate,
  • sia se sono iniziati ispezioni, verifiche e accessi della quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

In questo caso la riduzione delle sanzioni è a 1/5 del minimo.

L'Agenzia delle Entrate con la Circolare 5/E del 2015 ha chiarito che la preclusione al ravvedimento opera con riferimento alle irregolarità riscontrabili nell'ambito dei controlli automatici e formali delle dichiarazioni. Per cui la ricezione di un "avviso bonario" per omesso versamento dell'VA, ad esempio, non pregiudica l'utilizzo del ravvedimento per le violazioni relative allo stesso tributo.

 

I tributi non amministrati dall'Agenzia delle Entrate

Per tutti gli altri tributi non amministrati dall'Agenzia delle Entrate valgono le regole ordinarie, ossia che l'utilizzo del ravvedimento è precluso nel caso di accessi, ispezioni, verifiche, inviti a comparire e questionari.
 

Data Aggiornamento: 28/07/2016