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Come si determina il credito di imposta della Tremonti Quater?

Calcolo, ripartizione, rilevanza fiscale e cumulabilità della Tremonti quater

Il credito di imposta della Tremonti quater istituito dal decreto 91/2014 spetta per gli investimenti effettuati dal 25/06/2014 al 30/06/2015; pertanto, l’imputazione degli investimenti segue le regole generali della competenza (art. 109, TUIR).
L’agevolazione consiste in un credito d’imposta nella misura del 15%:
  •  per la quota di spese eccedente la media degli investimenti in beni strumentali agevolabili realizzati nei 5 periodi d’imposta precedenti
  •  con facoltà di escludere dalla media l'esercizio in cui l'investimento è stato più elevato
 per i soggetti con periodo “solare” il quinquennio su cui calcolare la media è così individuato:
  •  per investimenti effettuati dal 25/06/2014 al 31/12/2014  il quinquennio   va dal 2009 al 2013
  • mentre per investimenti effettuati dal 01/01/2015 al 30/06/2015 , si considera il quinquennio dal 2010 al 2014
 per i soggetti non solari (es: 01/06-31/05) invece :
  • per gli investimenti dal 25/06/2014 al 31/05/2015  si considera il quinquennio dal 01/06/2009 al 31/05/2014
  • per gli investimenti dal 01/06/2015 al 30/06/2015  si considera il quinquennio dal 01/06/2010 al 31/05/2015
Il credito d’imposta in esame va ripartito:
  •  in 3 quote annuali di pari importo  da utilizzare a scomputo dei versamenti dovuti,  da effettuarsi mediante F24. 
 
Dal punto di vista della rilevanza fiscale  l’Agenzia ha precisato che il credito di imposta della Tremonti quater
  • non concorre alla formazione del reddito (IRES / IRPEF)
  •  non concorre alla formazione della base imponibile IRAP
  • non rileva ai fini della deducibilità degli interessi passivi (art. 61, TUIR)
  • non rileva ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi (art. 109, co. 5, TUIR
L’ art. 18 DL 91/2014 non prevede alcuna specifica disposizione con riferimento alla cumulabilità del credito d’imposta in esame con altre agevolazione.
Tuttavia, come precisato dalle Entrate nella circolare 5/E di Febbraio 2015 : “l’agevolazione fiscale deve, pertanto, ritenersi fruibile anche in presenza di altre misure di favore, salvo che le norme disciplinanti le altre misure non dispongano diversamente”.
Ciò detto, il bonus in esame (al pari della “Tremonti-ter”) si ritiene sia cumulabile con altre agevolazioni (es: cd “Sabatini – bis”), salvo espressa esclusione da parte di queste ultime (es: detrazione per risparmio energetico).
 
 

Data Aggiornamento: 25/03/2015