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Split Payment 2017: chi riguarda?

Ecco i soggetti coinvolti nello split payment 2017 e come individuare le pubbliche amministrazioni e le società che lo applicano

In base alla nuova formulazione dell'art. 17-ter del DPR 633/72, lo split payment si applica alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni cioè:

  • l'insieme degli enti e delle società indicate nell'elenco che l'Istat pubblica ogni anno entro il 30 settembre;
  • le Autorità indipendenti;
  • le amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.lgs. 165/2001.

Con la manovra correttiva 2017 (D.l. 50/2017) il meccanismo dello split payment è stato esteso anche:

  • alle società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
  • alle società controllate direttamente dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni e Unioni di comuni;
  • alle società controllate direttamente o indirettamente dalle predette società
  • alle società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa Italiana. 

Il decreto MEF del 27.6.2017  ha stabilito che ai fini dell'individuazione delle pubbliche amministrazioni:

  • in sede di prima applicazione, per le operazioni per le quali è stata emessa fattura dal 1° luglio 2017 fino al 31.12.2017, le nuove disposizioni si applicano alle Pubbliche Amministrazioni inserite nel Conto Economico consolidato, individuate dall'ISTAT nell'elenco pubblicato nella G.U. 229 del 30.09.2016;
  • per le operazioni emesse a partire dal 1° gennaio 2018, le nuove disposizioni si applicano alle Pubbliche Amministrazioni individuate dall'ISTAT nell'elenco pubblicato nella G.U. entro il 30.09 dell'anno precedente;

Per quanto riguarda l'individuazione delle società il decreto MEF del 27.6.2017  ha stabilito che:

  • in sede di prima applicazione, per le operazioni per le quali è stata emessa fattura dal 1° luglio 2017 fino al 31.12.2017, le nuove disposizioni si applicano alle società controllate/incluse nell'indice FTSE MIB, che risultano tali al 24.04.2017;
  • per le operazioni emesse a partire dal 1° gennaio 2018, le nuove disposizioni si applicano alle società controllate/incluse nell'indice FTSE MIB, che risultano tali alla data del 30.09 dell'anno precedente.

Il dipartimento delle Finanze ha reso disponibile sul suo sito internet gli elenchi delle Pubbliche amministrazioni e delle società interessate all'applicazione dello split payment.

Una novità della manovra correttiva 2017, è la possibilità per cedenti/prestatori di chiedere ai cessionari/committenti un documento che attesti la loro riconducibilità a soggetti per i quali si applicano le disposizioni dello split payment. Una volta in possesso di tale attestazione, i cedenti/prestatori sono tenuti all'applicazione dello split payment .

Infine, il D.l. 50/2017 ha abrogato il comma 2 dell'art. 17-ter del DPR 633/72, con la conseguenza che lo split payment diventa applicabile anche a tutti i soggetti che emettono fattura con assoggettamento a ritenuta. Si tratta dei lavoratori autonomi esercenti arti e professioni, ma anche coloro che effettuano prestazioni di agenzia e intermediazione, o cessioni di brevetti, e tutte le altre casistiche per le quali è previsto l'obbligo, a carico del committente, di operare una ritenuta a titolo d'imposta.
Tali soggetti, quindi, riceveranno dai loro clienti il compenso al netto dell’Iva oltre che della ritenuta d’acconto.


Data Aggiornamento: 05/07/2017