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Rottamazione cartelle esattoriali: cosa succede dopo aver presentato la domanda?

Definizione agevolata dei carichi 2000-2017: i casi in cui i carichi siano affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017 e dal 2000 al 31 dicembre 2016

Il decreto fiscale collegato alla Legge di Stabilità 2018 ha previsto la rottamazione bis per i carichi affidati agli Agenti della Riscossione nel 2017, e ha riaperto per i contribuenti la possibilità di aderire alla definizione agevolata dei carichi anche per quelli affidati dal 2000 al 2016. In ogni caso è necessario presentare domanda entro il 15 maggio 2018.

Ecco cosa succede nelle varie casistiche

A. Carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017
A coloro che hanno presentato la domanda di adesione per carichi relativi al periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2017, Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare una Comunicazione entro il 30 giugno 2018.

In caso di accoglimento della domanda la Comunicazione conterrà:

  • l’importo delle somme dovute ai fini della Definizione agevolata, la scadenza delle eventuali rate e i bollettini da utilizzare per il pagamento.

In caso di diniego della domanda la Comunicazione conterrà:

  • le specifiche motivazioni, tra quelle previste dalla legge, che non rendono “rottamabile” il debito (cartella/avviso) indicato dal contribuente nella domanda di adesione.

A seguire, sarà possibile effettuare il pagamento in un’unica soluzione oppure in un massimo di 5 rate di pari importo, la prima delle quali entro il 31 luglio 2018 e l’ultima, entro il 28 febbraio 2019.


B. Carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016
A coloro che hanno presentato la domanda di adesione per carichi relativi al periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016, Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare una comunicazione entro il 30 settembre 2018.

In caso di accoglimento della domanda la Comunicazione conterrà:

  • l’importo delle somme dovute ai fini della Definizione agevolata, la scadenza delle eventuali rate e i bollettini da utilizzare per il pagamento.

In caso di diniego della domanda la Comunicazione conterrà:

  • le specifiche motivazioni, tra quelle previste dalla legge, che non rendono “rottamabile” il debito (cartella/avviso) indicato dal contribuente nella domanda di adesione.

Il pagamento dovrà essere effettuato in un’unica soluzione o in un massimo di 3 rate:

  • l’80% delle somme dovute in due rate di pari ammontare, rispettivamente entro il 31 ottobre ed entro il 30 novembre 2018;
  • il restante 20%, in un’unica rata, entro il 28 febbraio 2019.

C. Carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016 con rateizzazione in corso al 24.10.2016

Per coloro che avevano una rateizzazione in essere al 24 ottobre 2016 e non sono in regola con il pagamento delle rate scadute al 31 dicembre 2016, Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare una prima comunicazione entro il 30 giugno 2018 con l’ammontare delle rate scadute.
Condizione necessaria per poter accedere al beneficio della “rottamazione” è che venga effettuato il pagamento dell’importo residuo riferito alle rate scadute al 31 dicembre 2016 in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2018.
In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento di tale importo l’istanza non potrà essere accolta.

In seguito, Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare una seconda comunicazione, entro il 30 settembre 2018.

In caso di accoglimento della domanda la Comunicazione conterrà:

  • l’importo delle somme dovute ai fini della Definizione agevolata, la scadenza delle eventuali rate e i bollettini da utilizzare per il pagamento.

In caso di diniego della domanda la Comunicazione conterrà:

  • le specifiche motivazioni per le quali la domanda non è stata accolta, ossia il mancato pagamento, entro il 31 luglio 2018 degli importi richiesti con la comunicazione del 30 giugno 2018.

Il pagamento dovrà essere effettuato in un’unica soluzione o in un massimo di 3 rate:

  • l’80% delle somme dovute in due rate di pari ammontare, rispettivamente entro il 31 ottobre ed entro il 30 novembre 2018;
  • il restante 20%, in un’unica rata, entro il 28 febbraio 2019.

Data Aggiornamento: 09/05/2018