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Definizione agevolata e sospensione dei termini per l'impugnazione

Sospensione dei termini per l'impugnazione dell'atto nel caso di definizione agevolata: come si procede al calcolo?

Il decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2019 ha introdotto la cd. pace fiscale, cioè vari modi con cui i soggetti con determinati requisiti possono sanare la loro posizione con il fisco. In particolare l'articolo 6, che disciplina la definizione agevolata delle liti pendent, prevede al comma 11 la sospensione dei termini di impugnazione per 9 mesi, che vanno aggiunti al termine di scadenza calcolato secondo le regole ordinarie.

Nel corso dell'evento Telefisco 2019, è stato chiesto all'Agenzia delle Entrate concretamente come si effettua il calcolo nel caso, a titolo esemplificativo, la sentenza sia stata notificata l'8 ottobre 2018. Nel rispondere le Entrate hanno chiarito che per applicare correttamente la sospensione bisogna:

  1. individuare la scadenza naturale del termine di impugnazione. Nel caso in cui sia compreso il periodo 1-31 agosto, va considerata anche la sospensione feriale;
  2. sommare alla data di cui sopra, i 9 mesi previsti dalla norma del collegato fiscale senza tener conto, nel caso, del periodo di sospensione feriale.

Vediamo l'esempio di calcolo:

Esempio: sentenza notificata l'8 ottobre 2018

  • data di scadenza secondo le normali regole processuali: 7 dicembre 2018 (60 giorni)
  • data di scadenza dopo gli ulteriori 9 mesi previsti dal collegato fiscale: 7 settembre 2019

La risposta completa è riportata sul Sole24ore del 1.2.2019 a pagina17.


Data Aggiornamento: 18/02/2019