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Iper ammortamento 2019: quali beni sono agevolabili in ambito sanitario?

Applicazione iper ammortamento 2019 in ambito sanitario: elenco degli investimenti agevolabili.

Nella circolare del MISE del 1° marzo 2019, il ministero ha fornito importanti chiarimenti in merito agli investimenti agevolabili nell'ambito sanitario. Il testo integrale del documento è allegato a questo articolo, ma vediamo un elenco di beni che se in possesso dei requisiti richiesti dalla disicplina dell'iperammortamento, come modificata dalla Legge di bilancio 2019, risultano agevolabili:

  • apparecchiature per la diagnostica per immagini: in questa voce possono ricomprendersi tutte le apparecchiature per la c.d. medical imaging – vale a dire, l’insieme delle tecniche e dei processi che concorrono alla creazione di immagini del corpo umano con finalità diagnostiche – e che si differenziano tra loro, principalmente, in ragione del tipo di sorgente di energia utilizzata per l’esecuzione del processo di indagine: radiazioni ionizzanti, campi magnetici, ultrasuoni, fenomeni ottici. In generale, le apparecchiature in questione risultano composte da una struttura che ospita il sistema di generazione del flusso energetico, un lettino porta paziente e una workstation dedicata con softw re di elaborazione dati per la ricostruzione e la visualizzazione su monitor delle immagini. Rientrano in tale categoria, a titolo esemplificativo:
    • il tomografo computerizzato (TC) che consente di riprodurre immagini del corpo umano, sia in sezione che tridimensionali, sfruttando l’attenuazione di un fascio di radiazioni ionizzanti nel passaggio attraverso il paziente;
    • il tomografo a risonanza magnetica (RMN) il cui principio di funzionamento si basa sulla diversa risposta dei tessuti biologici sollecitati temporaneamente da un campo magnetico.
    • sistemi radiografici ad arco utilizzati in ambito interventistico (cardiologia, neurologia, vascolare) per avere immagini tridimensionali dinamiche come guida in tempo reale per l’esplorazione di strutture vascolari e dagli ecografi in grado di riprodurre immagini grazie alla registrazione degli echi dalle interfacce acustiche tessutali. 
    • apparecchiature della medicina nucleare (gamma camera, PET, SPECT), nelle quali il processo diagnostico avviene attraverso la rappresentazione visiva (immagini scintigrafiche) della distribuzione nel corpo umano di radionuclidi iniettati nel paziente e capaci di legarsi selettivamente a determinati tessuti;
    •  le apparecchiature per la Mineralometria Ossea Computerizzata (MOC) che hanno la funzione di misurare la densità minerale nelle ossa di un’area ben delimitata dello scheletro.
  • apparecchiature per la radioterapia e la radiochirurgia: in tale voce rientrano le apparecchiature sanitarie volte al trattamento delle cellule tumorali. Trattasi, indipendentemente dalla tecnica di radioterapia e radiochirurgia presa in considerazione di apparecchiature che utilizzando un’elevata dose di radiazioni ionizzanti sono in grado, grazie a software specializzati di localizzazione e focalizzazione dell’area bersaglio, di eseguire il trattamento terapeutico con la massima precisione. Vi rientrano, ad esempio,
    • i sistemi integrati per la radioterapia avanzata basati sull’utilizzo di acceleratori lineari e altri componenti indispensabili al trattamento, quali i sistemi dedicati al centraggio, al posizionamento automatico e all’immobilizzazione del paziente, come pure l’attrezzatura dosimetrica per la misurazione delle caratteristiche dell’acceleratore ai fini della ricalibrazione,
    • i sistemi robotizzati di radiochirurgia stereotassica che, grazie a sofisticati sistemi di calcolo per l’elaborazione delle traiettorie del braccio robotico, consentono di eseguire interventi chirurgici non invasivi.
  • robot: all’interno di questa voce sono ricomprese le diverse tipologie di robot e sistemi robotizzati impiegati nel settore medicale per scopi interventistici, terapeutici e riabilitativi. A titolo di esempio
    • robot chirurgici utilizzati per eseguire interventi mini invasivi ad alta precisione che consentono al chirurgo di operare a distanza con maggiore efficacia grazie alla soppressione del tremore naturale delle mani e alla possibilità di scalare l’entità dei movimenti, nonché, grazie anche a sistemi di visione 3D , di distinguere le strutture anatomiche più piccole e difficilmente visibili a occhio nudo. Si tratta di sistemi composti, in linea di massima, da tre elementi tra loro integrati: la “console chirurgica”, che è il centro di controllo per mezzo del quale il chirurgo gestisce direttamente i robot; il “carrello paziente” che rappresenta il componente operativo del sistema ed è provvisto di braccia per l’azionamento degli strumenti chirurgici sui quadranti del campo operatorio; il “carrello visione” che funge da supporto visivo durante il processo attraverso la combinazione delle funzioni di elaborazione video/immagine e di elaborazione elettronica/software.
    • sistemi per la riabilitazione robotica dedicati ai pazienti affetti da patologie del sistema nervoso; come ad esempio, vi sono i sistemi costituiti da esoscheletri integrati con software basati sull’intelligenza artificiale che consentono di adattare il percorso di cura in funzione del paziente e da software di realtà virtuale per il monitoraggio su uno schermo dei movimenti effettuati.
  • sistemi automatizzati da laboratorio: in questa voce rientrano i sistemi completi e automatizzati per il trattamento di campioni biologici per indagini microbiologiche. Trattasi, in particolare, di sistemi complessi interfacciati con i sistemi informatici di laboratorio (LIS) e in grado di automatizzare e digitalizzare l’intero processo di analisi microbiologica, dall’identificazione del campione da analizzare (attraverso lettori barcode), fino alla semina dello stesso nonché, nei modelli più avanzati, all’incubazione intelligente e alla lettura automatica delle piastre.

In generale, come chiarito nella circolare del MISE le apparecchiature rientranti nelle voci sopra descritte risultano dotate di caratteristiche tecnologiche e digitali tali da soddisfare potenzialmente i 5+2 requisiti che la disciplina agevolativa richiede per i beni classificabili nel primo gruppo dell’allegato A. La verifica nel dettaglio dei requisiti andrà comunque rappresentata nella perizia tecnica come previsto dalla disciplina.


Data Aggiornamento: 04/03/2019