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Chi deve presentare la dichiarazione Iva 2016 in forma autonoma?

la dichiarazione Iva annuale 2016 puo' essere presentata in forma autonoma per obbligo o per scelta. Ecco le varie casistiche:

Possono scegliere di presentare la dichiarazione Iva in forma autonoma

– i soggetti che intendono utilizzare in compensazione ovvero chiedere a rimborso il credito d’imposta risultante dalla dichiarazione annuale;

– i soggetti che presentano la dichiarazione entro il mese di febbraio al fine di poter usufruire dell’esonero dalla presentazione della Comunicazione annuale dati IVA.

Devono invece presentare la dichiarazione Iva 2016 per l'anno di imposta 2015  “in via autonoma” (cioè in forma non unificata) i seguenti contribuenti:

– le società di capitali e gli enti soggetti ad IRES con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare nonché i soggetti, diversi dalle persone fisiche, con periodo d’imposta chiuso in data anteriore al 31 dicembre 2015;

– le società controllanti e controllate, che partecipano alla liquidazione dell’IVA di gruppo ai sensi dell’art. 73, anche per periodi inferiori all’anno;

– i soggetti risultanti da operazioni straordinarie o da altre trasformazioni sostanziali soggettive tenuti a comprendere nella propria dichiarazione annuale il modulo relativo alle operazioni dei soggetti fusi, incorporati, trasformati, ecc., qualora quest’ultimi abbiano partecipato durante l’anno alla procedura della liquidazione dell’IVA di gruppo;

– i curatori fallimentari e i commissari liquidatori, per le dichiarazioni da questi presentate per conto dei soggetti falliti o sottoposti a procedura di liquidazione coatta amministrativa, per ogni periodo d’imposta fino alla chiusura delle rispettive procedure concorsuali;

– i soggetti non residenti che si avvalgono di un rappresentante fiscale tenuto a presentare la dichiarazione IVA per loro conto;

– i soggetti non residenti identificati direttamente ai sensi dell’art. 35-ter ;

– particolari soggetti (ad es., i venditori “porta a porta”), qualora non siano tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata, in quanto titolari di redditi per i quali non sussiste l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi;

– i soggetti risultanti da operazioni straordinarie o da altre trasformazioni sostanziali soggettive, avvenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 e la data di presentazione della dichiarazione relativa al 2015, tenuti a presentare tale dichiarazione annuale per conto dei soggetti estinti a seguito della operazione intervenuta (fusione, scissione, ecc., )


Data Aggiornamento: 25/01/2016