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Vi sono norme antiriciclaggio che limitano oggi l’utilizzo degli assegni bancari e postali?

Assegni bancari e postali sopra i 1000€ solo con clausola non trasferibile

Si attualmente si deve porre particolare attenzione nell’utilizzo degli assegni per due aspetti principali:
  1.  ASSEGNI M.M.: ai sensi dell’art. 49 co. 6 del DLgs. 231/2007, gli assegni bancari e postali emessi all’ordine del traente (a me medesimo o a me stesso), qualunque sia l’importo, non possono circolare e perciò ” l’unico utilizzo possibile è la girata per l’incasso in banca effettuata direttamente dal beneficiario, come specificato da una successiva circolare ministeriale.  Nella girata non è obbligatorio riportare anche il codice fiscale ma la banca ha il diritto/dovere di verificare l'identità della persona che presenta l'assegno
  2. ASSEGNI NON TRASFERIBILI - Gli assegni di importo superiore a 1000 euro devono obbligatoriamente riportare la dicitura NON TRASFERIBILE. In caso di violazione di tale disposizione si applica una sanzione amministrativa pecuniaria dall’1% al 40% dell’importo. Come previsto per le violazioni relative all’utilizzo del contante, inoltre, la sanzione non sarà inferiore a €. 3.000 .   Di solito gli assegni bancari e postali sono rilasciati dalla banca o da Poste Italiane già muniti della clausola di non trasferibilità.  Il cliente, può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli senza clausola pagando per ciascun modulo, a titolo di imposta sul bollo, la somma di 1,50 euro. Questi assegni però andranno utilizzati unicamente per importi inferiori a 1000 euro.

Data Aggiornamento: 01/02/2012