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Qual è la base imponibile dell'IMU nel 2019?

Determinazione della base imponibile IMU 2019: tutti i coefficienti dei moltiplicatori per le categorie catastali e la riduzione al 50%

L’IMU è l’imposta municipale propria ed è pagata dai possessori di immobili e terreni ubicati nel territorio dello stato. Per i contribuenti privati, la base imponibile si calcola seguendo questi 3 punti:

  1. Rendita catastale al 01 gennaio dell’anno di imposta
  2. Rivalutazione della rendita al 5%
  3. Moltiplicazione del valore così ottenuto per uno dei coefficienti previsti dalla normativa.

In vista della scadenza  del 16 dicembre 2019, termine di versamento per il saldo, può essere utile fare un riepilogo.

Per i fabbricati iscritti nel Catasto edilizio urbano, il primo dato necessario per il calcolo della base imponibile IMU è il valore della rendita catastale al 01 gennaio dell’anno di imposta.  Per conoscere la rendita catastale è possibile fare richiesta all’Agenzia delle Entrate che fornirà i dati gratuitamente.

Il secondo punto per il calcolo della base imponibile IMU consiste nel rivalutare la rendita catastale al 5%, questa rivalutazione riguarda tutti gli immobili indipendentemente dalla categoria catastale di riferimento.

Il terzo punto per il calcolo della base imponibile IMU consiste nel moltiplicare il valore precedentemente ottenuto, secondo uno dei coefficienti moltiplicatori previsti dalla normativa:

Categoria catastale

Coefficiente

Descrizione

Da A/1 a A/11 (escluso A/10)

160

(abitazioni di tipo: signorile, civile, economico, popolari, ultrapopolari, rurali, villini, ville, castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici, alloggi tipici dei luoghi

A10

80

Uffici o studi privati

Da B1 a B8

140

Collegi e convitti, case di cura e ospedali non a scopo di lucro, prigioni e riformatori, uffici pubblici, scuole e laboratori, biblioteche, musei, gallerie, accademie, circoli, ..

C/1

55

Negozi e botteghe

C/2, C/6, C7

160

Magazzini e locali di deposito, stalle, scuderie, tettoie

C/3, C/4, C/5

140

Laboratori per arti e mestieri, fabbricati e locali per esercizi sportivi non a scopo di lucro, stabilimenti balneari

Da D/1 a D/10 (escluso D/5)

65

(*)

D/5

80

Istituti di credito, cambio e assicurativi


La base imponibile è ridotta a metà per i fabbricati che si trovano in questi casi:

  • Fabbricati considerati di interesse storico o artistico, vincolati dalle Belle arti ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali.
  • Immobili inagibili o inabilitati o e di fatto non utilizzati: come chiarito dall’interpello parlamentare del gennaio 2014 n.5-01805: “l’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione oppure presenta un’autocertificazione. Viene inoltre confermata la possibilità per i comuni di disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.” In ogni caso l’agevolazione fiscale riguarda solo il periodo dell’anno in cui permangono le condizioni di inagibilità e inabilità.
  • Fabbricati concessi in comodato: quest'agevolazione è una novità introdotta nel 2016. Per poterne usufruire è necessario che vengano rispettate tutte le seguenti condizioni:
    • Il comodato sia concesso a parenti entro il 1° grado che la utilizzano come abitazione principale
    • Non riguardi un fabbricato c.d di lusso, cioè classificato in catasto come A/1(abitazione signorile), A/8 (villini), A/9(ville, castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici)
    • Il contratto sia regolarmente registrato
    • Il comodante deve abitare nel comune in cui si trova l’immobile concesso in locazione, il possesso di un terreno o di un immobile ad uso non abitativo non preclude il presupposto dell’agevolazione.

Per il calcolo delle base imponibile ai fini IMU delle aree fabbricabili, per il calcolo degli importi da pagare, si fa riferimento al valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, in riguardo a:

  • zona territoriale di ubicazione;
  • indice di edificabilità;
  • destinazione d’uso consentita;
  • oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione;
  • prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

A definire i valori commerciali ai quali si deve far riferimento per l’Imu dovuta sarà, ciascun singolo comune, che dovrà per questo indicare le modalità di applicazione dei criteri stabiliti con delibera della giunta comunale. La base imponibile non cambia in caso di utilizzazione edificatoria dell’area. In pratica in presenza di demolizione del fabbricato, di interventi di restauro e risanamento conservativo ovvero di ristrutturazione, la base imponibile è sempre costituita dal solo valore dell’area, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione, ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato.

Per calcolare la base imponibile ai fini IMU per i terreni è necessario:

  1. verificare il reddito dominicale al 01 gennaio dell’anno di imposta
  2. rivalutare il reddito dominicale al 25%
  3. Moltiplicare del valore così ottenuto per il moltiplicatore 135

Moltiplicatori per i terreni ancora soggetti a IMU 2019

Per quel che riguarda invece i terreni, dal 2016, per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, l’esenzione dall’IMU è totale, a prescindere dall’ubicazione dei terreni. Per chi non riveste queste qualifiche occorre, invece, tener conto dell’ubicazione del terreno. Se questo si trova al di fuori delle isole minori e dei Comuni comunque esenti in quanto montani o parzialmente montani, la base imponibile corrisponde al reddito dominicale rivalutato del 25 per cento e moltiplicato per 135.
Per i terreni qualificati invece come aree edificabili la base imponibile è data dal valore venale del terreno, calcolato sulla base dei valori di riferimento fissati a livello comunale.

 


Data Aggiornamento: 03/12/2019