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Sono un negoziante in una località turistica, se non ho presentato il modello per la domanda di deroga alle limitazioni sull’uso del contante entro il 10 aprile, cosa devo fare?

Il termine del 10 aprile 2012 per la prEsentazione della domanda di  deroga  alle limitazioni nell’uso del contante si riferiva al periodo transitorio  ossia dal momento di entrata in vigore della norma contenuta nel DL 16/2012  – 2 marzo 2012 – e la data in cui è stato reso disponibile il modello da inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate. Entro tale data si potevano quindi  comunicare a posteriori  i pagamenti in contanti  accettati da turisti stranieri, pari o superiori al limite di 1000 euro, fino appunto al 10 aprile.

Ora , la richiesta può essere inviata in qualsiasi momento ed una sola volta da ogni esercente per potere a partire da quella data  godere della deroga, facendo sempre attenzione agli adempimenti previsti  dal regime stesso (Limite di 15.000 euro - acquisizione della fotocopia del passaporto del  turista extra UE privo di residenza in Italia e sua dichiarazione  di cittadinanza e residenza – versamento in banca entro il giorno successivo del contante  relativo all’operazione,  allegando copia della comunicazione di deroga inviata all'Agenzia delle entrate.

La legge di conversione del decreto , publicata il 28 aprile 2012 ha anche aggiunto l'obbligo per gli esercenti di indicare nella domanda in numero del conto che si intende utilizzare per i versamenti .


Data Aggiornamento: 28/04/2012