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Quali violazioni sono sanabili con la “remissione in bonis”?

La regolarizzazione di violazioni e omissioni l'opzaione su benefici e agevolarioni illustrata nella relazione al DL 16/2012

Come chiarito nella Circolare n. 38/E/2012, la regolarizzazione  si applica per :
• benefici / agevolazioni / regimi opzionali diversi da quelli di determinazione dell’imposta o dai regimi contabili di cui al D.P.R. n. 442/97;
• regimi di determinazione dell’imposta / regimi contabili per i quali, in deroga al D.P.R. n. 442/97, la relativa normativa prevede l’effettuazione di comunicazioni / adempimenti a pena di decadenza.

La relazione illustrativa al D.L. n. 16/2012 ha fatto alcuni esempi:
• il regime di tassazione per trasparenza nell’ambito delle società di capitali (artt. 115 e 116 del TUIR);
• il consolidato fiscale (artt. 117-129 del TUIR);
• le disposizioni di favore introdotte per gli enti di tipo associativo (art. 148 del TUIR e art. 4 del D.P.R. n. 633/1972).

In aggiunta  l’Agenzia delle Entrate, ritiene sanabili ricorrendo alla “remissione in bonis”, a titolo esemplificativo, anche le violazioni riguardanti:

• l’adesione al regime di liquidazione e versamento mensile o trimestrale dell’Iva di gruppo (art. 73, comma 3, D.P.R. n. 633/1972);
• l’opzione per la determinazione dell’Irap in base al bilancio;
• l’opzione per la “tonnage tax”.
 


Data Aggiornamento: 30/10/2012