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E' legittimo il controllo della posta aziendale del lavoratore?

Giurisprudenza in favore dei datori di lavoro e raccomadazioni del Garante sulla privacy

Sì; in tema di controllo del lavoratore, le garanzie procedurali imposte dall'art. 4, comma 2, della L. 300/1970, espressamente richiamato dall'art. 114 del D. Lgs. 196/2003,   non riguardano la tutela di beni estranei al rapporto di lavoro quali possono essere il patrimonio o l'immagine dell'azienda.   In applicazione del suddetto principio, la Cass. civ., Sez. lavoro, 23/02/2012, n. 2722 ha ritenuto legittimo il controllo effettuato da un istituto bancario sulla posta elettronica aziendale del dipendente accusato di aver divulgato notizie riservate concernenti un cliente, e di aver posto in essere, grazie a tali informazioni, operazioni finanziarie da cui aveva tratto vantaggi propri. 
Infatti il datore di lavoro è in genere legittimato  a porre in essere dei controlli a posteriori sulla correttezza dell’operato del dipendente che utilizzi la posta elettronica nel caso in cui ne sospetti l’uso abusivo, senza incorrere nel divieto, ex art. 4, l. n. 300/70, di controllo all’insaputa sulle modalità di esecuzione della prestazione.
Infatti anche la sentenza del Trib di Milano 15.5.2002  recita : " non può ritenersi che leggendo la posta elettronica contenuta sul personal del lavoratore si possa verificare un non consentito controllo sulle attività di quest'ultimo atteso che l'uso dell'e-mail costituisce un semplice strumento aziendale a disposizione dell'utente-lavoratore al solo fine di consentire al medesimo di svolgere la propria funzione aziendale" 
In senso conforme la Cassazione 19 dicembre 2007, n. 47096,  ha stabilito che: «Non integra il reato di cui all'art. 616 cod. pen. la condotta del superiore gerarchico che prenda cognizione della posta elettronica contenuta nel computer del dipendente, assente dal lavoro, dopo avere a tal fine utilizzato la password in precedenza comunicatagli in conformità al protocollo aziendale».
 
 Va segnalato comunque  il provvedimento del Garante del 2 aprile 2008 che raccomanda ai datori di assolvere a specifici oneri (che qualora non assolti possono portare a illiceità), riconoscendo che   il luogo di lavoro è una formazione sociale nella quale va assicurata la tutela dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati  e in questo senso il Garante ha disposto che « grava quindi sul datore di lavoro l'onere di indicare in ogni caso, chiaramente e in modo particolareggiato, quali siano le modalità di utilizzo degli strumenti messi a disposizione ritenute corrette e se, in che misura e con quali modalità vengano effettuati controlli".
 

Data Aggiornamento: 30/10/2013