Archivio per Categorie
Archivio per Anno

Chi può effettuare la totalizzazione dei contributi?

Gli istituti che partecipano alla totalizzazione dei contributi

Possono esercitare la facoltà prevista e totalizzare i periodi assicurativi, per ottenere un’unica pensione, i lavoratori iscritti:
  • a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti;
  • alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell’assicurazione generale obbligatoria;
  • alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli Enti previdenziali privatizzati di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509;
  • agli appositi albi o elenchi, gestiti dagli Enti previdenziali privati costituiti ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103;
  • alla gestione separata dei lavoratori parasubordinati, introdotta dall’articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335;
  • al fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica.
 
Può essere liquidata anche una pensione in regime di totalizzazione con sola contribuzione Inps (ad es. con contribuzione da lavoro dipendente e/o da lavoro autonomo con versamento nella gestione separata).
La totalizzazione può essere richiesta dai superstiti di assicurato ancorché quest'ultimo sia deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.
 

Data Aggiornamento: 29/09/2014