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A chi va presentata la domanda di ricongiunzione?

Ricongiunzione contrbuti da richiedere all'istituto dal quale si intende ricevere l'assegno previdenziale

 La domanda di ricongiunzione deve essere presentata alla competente sede dell’Istituto, Ente, Cassa, Fondo o gestione previdenziale nella quale si chiede  vengano ricongiunti  i diversi periodi.
La facoltà di ricongiunzione dei vari periodi in un’unica gestione in generale può essere esercitata una sola volta.
Tale facoltà può essere esercitata una seconda volta solamente:
1) dopo almeno dieci anni dalla prima, con almeno cinque anni di contribuzione per effettivo lavoro;
2) al momento del pensionamento e solo nella stessa gestione nella quale ha operato la precedente ricongiunzione.
 
 

Data Aggiornamento: 29/09/2014