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Qual'è la misura dello sgravio contributivo dei premi di produttività 2013?

Sgravio contributivo per la contrattazione di II livello (produttività, qualità, innovazione): Esempio di calcolo

Per l’anno 2013, il DM 14.2.2013 ha stabilitoche lo sgravio contributivo sugli importi previsti dalla contrattazione collettiva aziendale, territoriale, di secondo livello possa essere concesso entro il limite del 2,25% della retribuzione contrattuale annua di ciascun lavoratore , così articolato:
  1. entro il limite massimo di 25 punti dell’aliquota a carico del datore di lavoro, al netto dello 0,30% del contributo integrativo DS - disoccupazione involontaria, versato nel 2013 dai datori di lavoro ad integrazione della contribuzione per l'ASpI e  delle riduzioni contributive per assunzioni agevolate e delle eventuali misure compensative spettanti;
  2.  100% di sgravio totale sulla quota del lavoratore.
Il citato tetto del 2,25% potrebbe anche essere rideterminato durante il monitoraggio delle richieste in rapporto alla risorse, - in sede di conferenza dei servizi tra le Amministrazioni interessate, nella misura del 5%.
 
Es: Lavoratore con retribuzione annua (comprensiva dei premi) pari a € 30.000
 
 
Premio contrattazione aziendale € 700,00
 
Premio contrattazione territoriale € 500,00
 
Misura massima di premio sgravabile € 675,00 (€ 30.000*2,25%)
 
Sgravio azienda € 169,00 (€ 675*25%)
 
Sgravio lavoratore € 62,00 (€ 675*9,19%) 
 
 
Proporzionalità: 
  • sgravio sul premio contratto aziendale (€ 700/€ 700+€ 500) = 58%
  •  sgravio sul premio contratto territoriale (€ 500/€ 700+€ 500) = 42%  
Ripartizione:  
  • · sgravio azienda sul premio contratto aziendale = € 98,02 (€ 169*58%)
  •  · sgravio lavoratore sul premio contratto aziendale = € 35,96 (€ 62*58%)
  •  · sgravio azienda sul premio contratto territoriale = € 70,98 (€ 169*42%)
  •  · sgravio lavoratore sul premio contratto territoriale = € 26,04 (€ 62*42%)
Da notare che all’atto del conguaglio, considerato che lo sgravio riguarda anche la quota contributiva dovuta dal lavoratore (di fatto azzerandola), il datore di lavoro dovrà restituire al lavoratore in busta paga la quota di beneficio di sua competenza.
 
 
 

Data Aggiornamento: 10/11/2014