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A chi spetta l'ANF in caso di separazione dei coniugi?

Assegno per il nucleo familiare: la giurisprudenza

In caso di separazione legale dei coniugi, l'assegno familiare spetta al coniuge cui sono stati affidati i figli e si calcola sul reddito del suo nucleo familiare.
Ciò vale anche qualora sia l'ex coniuge, in base alla sua posizione lavorativa, ad essere titolare dell'assegno (Cass. civ., Sez. lavoro, 09/09/2003, n. 13200) Inoltre, l'art. 211 della L. 151/1975 stabilisce che il coniuge affidatario dei figli ha diritto in ogni caso a percepire gli assegni familiari (ora assegno per il nucleo familiare) sia che ne abbia diritto in virtù di un suo rapporto di lavoro, sia che di essi sia titolare l'altro coniuge, non affidatario. La Corte d'appello, in quel caso,  ha male interpretato le norme in materia, creando una terza figura di titolare del diritto all'assegno e cioè il nucleo familiare. Questi in realtà è solo il beneficiario dell'assegno, la cui titolarità spetta al coniuge affidatario o "jure proprio", o per trasmissione del diritto da parte del titolare.
La titolarità infatti è legata al rapporto di lavoro dipendente anche se viene trasferito al coniuge affidatario. Da nessuna norma emerge la titolarità del nucleo familiare, che è solo il beneficiario finale; da qui la conseguenza che se titolare dell'assegno è il coniuge non affidatario si deve avere riguardo al suo reddito per determinare la spettanza e l'ammontare. Infatti la separazione dei coniugi non fa venire meno l'obbligo del mantenimento a carico del coniuge non affidatario e quindi il suo diritto alla percezione dell'assegno, anche se lo stesso viene poi trasferito all'altro coniuge.
L'art. 2, 6º comma, del D.L. 69/1988 esclude dal nucleo familiare il coniuge separato, ma la separazione riguarda solo i genitori e non certo i figli, per cui rimangono a carico del coniuge non affidatario obblighi e diritti, morali e materiali, relativi al rapporto di filiazione.
L' art. 211 della L. 151/1975 non interferisce con la disciplina sostanziale dell'assegno, ma regola solo i rapporti fra i coniugi determinando una sorta di cessione "ex lege" del credito in favore del coniuge affidatario, il cui diritto ha natura derivata, per cui si deve fare riferimento esclusivamente alla situazione del titolare dante causa.
 
 
 
 

Data Aggiornamento: 26/01/2015