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Come vanno indicati i rottami nella dichiarazione IVA 2022?

Dichiarazione IVA 2022: come indicare pellet, scarti e rottami e il regime di reverse charge nella dichiarazione IVA relativa all'anno di imposta 2021.


La disciplina dei rottami ai fini IVA (commi 7 e 8 dell’art. 74, Dpr 633/72) è piuttosto complessa, sia per la corretta contabilizzazione, sia per l’indicazione nella dichiarazione IVA 2022. In questo articolo dopo aver riepilogato cosa sono i rottami e aver riepilogato brevemente il regime di reverse charge, cerchiamo di fare il punto

Cosa sono i rottami?

I commi 7 e 8 dell’articolo 74 del decreto IVA (DPR 633/72) contengono l’elenco dei beni compresi nella disciplina delle cessioni dei rottami, ovvero:

  • rottami,
  • cascami e avanzi di metalli ferrosi e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica, nonche' di bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo, intendendosi comprese anche quelle relative agli anzidetti beni che siano stati ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati o sottoposti ad altri trattamenti atti a facilitarne l'utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio senza modificarne la natura
  • semilavorati di metalli ferrosi di cui alle seguenti voci della tariffa doganale comune vigente al 31 dicembre 2003:
  1. ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme primarie (v.d. 72.01);
  2. ferro-leghe (v.d., 72.02);
  3. prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro ed altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima in peso, di 99,94%, in pezzi, in palline o forme simili (v.d. 72.03);
  4. graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio (v.d. 72.05).
  • rottami, cascami e avanzi di metalli non ferrosi e dei relativi lavori, dei semilavorati di metalli non ferrosi di cui alle seguenti voci della tariffa doganale comune vigente al 31 dicembre 1996:
  1. rame raffinato e leghe di rame, greggio (v.d. 74.03);
  2. nichel greggio, anche in lega (v.d. 75.02);
  3. alluminio greggio, anche in lega (v.d. 76.01);
  4. piombo greggio, raffinato, antimoniale e in lega (v.d. 78.01);
  5. zinco greggio, anche in lega (v.d. 79.01);
    e-bis) stagno greggio, anche in lega (v.d. 80.01);
    e-ter) filo di rame con diametro superiore a 6 millimetri (vergella) (v.d. 7408.11);
    e-quater) filo di alluminio non legato con diametro superiore a 7 millimetri (vergella) (v.d. 7605.11);
    e-quinquies) filo di leghe di alluminio con diametro superiore a 7 millimetri (vergella) (v.d. 7605.21);
    e-sexies) barre di ottone (v.d. 74.07.21).

L’inversione contabile per la cessione dei rottami

Per quanto riguarda le cessioni di rottami e altri materiali di recupero la prima cosa è identificare la soggettività dell’acquirente.
Se il cessionario è un consumatore finale:

  • si applica il regime ordinario IVA,

diversamente se il cessionario è un soggetto passivo IVA:

  • l’imposta è dovuta dal cessionario secondo il meccanismo d’inversione contabile, c.d. reverse-charge.

Quindi:

  •  il cedente
    • emette la fattura senza esercitare la rivalsa,
    • non addebita l’IVA in fattura
    • indica la dicitura “inversione contabile, art.74 c.7, DPR 633/72,”
  • l’acquirente pertanto è tenuto ad
    • integrare la fattura, emessa dal cedente senza addebito d’imposta, con
      • l’indicazione dell’aliquota applicabile
      • della relativa imposta
    • annotarla nel registro delle fatture emesse di cui all’art. 23 o nel registro dei corrispettivi di cui all’art. 24 al fine di comprenderla nelle liquidazioni periodiche.
    • annotare la stessa fattura nel registro degli acquisti al fine di operare la detrazione d’imposta.

Per quanto concerne le importazioni dei medesimi beni l’art. 70, comma 6, prevede, in deroga ai criteri ordinari di riscossione dell’imposta sulle importazioni, che la stessa non è versata in dogana ma assolta mediante annotazione del documento doganale nei registri di cui agli articoli 23 o 24, nonché, ai fini della spettante detrazione, nel registro di cui all’articolo 25.

La dichiarazione IVA 2022 e i rottami

La corretta indicazione dei rottami nella dichiarazione IVA 2022 è piuttosto complessa in quanto cambia a seconda del cedente e del cessionario. Si riporta pertanto la tabella riassuntiva, presente anche nelle istruzioni al modello di dichiarazione:

Cedente

Cessionario

Cessioni verso San Marino VE30 (anche campo 4)

Acquisti all’interno VF13, VJ6

Cessioni intracomunitarie VE30 (anche campo 3)

Acquisti da San Marino VF13, VJ1, VF28 campo 6

Esportazioni VE30 (anche campo 2)

Acquisti intracomunitari VF13, VJ9, VF 28 campo 1

Cessioni all’interno effettuate nei confronti di soggetti passivi di imposta VE35, campo 2

Importazioni VF13, VJ10, VF28 campo 3

Cessioni all’interno effettuate nei confronti di privati consumatori quadro VE sezione 2 

 


Data Aggiornamento: 04/02/2022