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RITA: cos'è e a chi spetta?

Rendita Temporanea integrativa anticipata "RITA": cos' è e come è cambiata dopo la legge di stabilità 2018

Con la nuova legge di bilancio la RITA, Rendita Integrativa Temporanea Anticipata   istituita dalla legge di stabilità 2017 , da sperimentale diventa definitiva e ne diventa piu agevole l'accesso.

La Rita è la misura  riservata ai lavoratori sia pubblici che privati ,  iscritti a una forma di previdenza complementare, per cui  quando  si avvicinano all'età pensionabile  possono cessare l'attività lavorativa e utilizzare, in tutto o in parte,   gli importi accantonati nel fondo,  come assegno sostitutivo  per il periodo intermedio,  fino al momento della  pensione di vecchiaia.  La novità principale è che:

  • Con la legge precedente si poteva accedere con i requisiti dell'APE cioè ad un massimo di  tre anni e sette mesi dall'età della pensione.
  • Ora invece l' anticipo può arrivare a 5 anni, sempre  a fronte di almeno 20 anni di contributi già maturati,  e anche a 10 anni per  chi è disoccupato da oltre  24 mesi. La nuova norma modifica infatti con un nuovo comma , l'art 11 del decreto 252/2005  sui  fondi  pensionistici integrativi . 

Le disposizioni sul trattamento fiscale della rendita-ponte prevedono una tassazione sostitutiva che con la nuova formulazione è facoltativa.

La tassazione sostitutiva prevede che:

  • la rendita anticipata  e' assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento 
  • viene ridotta di  0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione alle  forme pensionistiche complementari 
  • con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.
  • se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare e' anteriore al 1º gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di  quindici.

L'anzianità  contributiva  integrativa continua a essere affidata ai regolamenti di ciascun Fondo . 

Il percettore della rendita anticipata ha facolta' di non avvalersi di questa  tassazione sostitutiva  indicandolo espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita anticipata e' assoggettata a tassazione  ordinaria.

Resta ancora confermato infine il calcolo per la determinazione dell'Imponibile, che prevede che  le somme erogate a titolo di RITA siano imputate, prioritariamente agli importi  maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1º gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1º gennaio 2007.

Si attende ora la circolare COVIP , la commissione di vigilanza sulla previdenza integrativa, con le istruzioni operative adeguate alle nuove specifiche della disciplina della Rita.


Data Aggiornamento: 24/10/2018