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Transfer pricing: quando la documentazione può essere considerata idonea?

Prezzi di trasferimento 2018: le Entrate chiariscono quando la documentazione è idonea

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono state aggiornate, in linea con le migliori pratiche internazionali, le disposizioni relative alla documentazione in materia di prezzi di trasferimento.

La documentazione predisposta dal contribuente si considera idonea a consentire il riscontro della conformità al principio di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento quando:

  • la stessa fornisca agli organi di controllo i dati e gli elementi conoscitivi necessari ad effettuare un’analisi dei prezzi di trasferimento praticati, a prescindere dalla circostanza che il metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento o la selezione delle operazioni o soggetti comparabili adottati dal contribuente risultino diversi da quelli individuati dall’Amministrazione Finanziaria;
  • la presenza nella medesima documentazione di omissioni o inesattezze parziali non suscettibili di compromettere l’analisi degli organi di controllo non può in ogni caso, comportare l’inidoneità della stessa.”

In sostanza, viene stabilito, come osserva autorevole dottrina, che la documentazione predisposta dal contribuente può essere considerata «non idonea» (con conseguente non fruibilità della cosiddetta penalty protection) solo nel caso in cui non fornisca i dati conoscitivi necessari per l’analisi dei prezzi di trasferimento. La circostanza, invece, che il contribuente abbia semplicemente adottato un metodo di determinazione dei prezzi non corretto o abbia selezionato erroneamente le operazioni e i soggetti comparabili, non può inficiare l’idoneità della documentazione, come pure la presenza di omissioni o inesattezze non suscettibili di compromettere l’analisi nel complesso.

Sul tema ricordiamo che l’Agenzia delle Entrate aveva già diramato al tempo il provvedimento del 29/09/2010 concernente la documentazione idonea ai fini del transfer pricing e poco dopo anche la circolare n. 58/E del 15.12.2010.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, peraltro, le imprese residenti che adottano un regime di oneri documentali in materia di prezzi di trasferimento praticati nelle transazioni con imprese associate possono accedere ad una sorta di regime premiale previsto dall'articolo 1 comma 6 (il co. 2 ter è stato trasfuso nel co. 6 ad opera del D.Lgs. 158/2015) del D.Lgs. 471/1997, secondo cui non sono assoggettati a sanzione i contribuenti che si dotano di una documentazione idonea in materia di Transfer Pricing, costituita da:

  • un Masterfile che raccoglie informazioni relative al gruppo,
  • da una Documentazione Nazionale che riporta le informazioni relative alla impresa residente.

Il regime documentale è stato diversificato a seconda che lo stesso debba essere adottato da una società holding, da una società subholding, da una società partecipata, o da una stabile organizzazione.

Ricordiamo, inoltre, che è presente nella dichiarazione dei redditi, un apposito rigo dedicato all’indicazione dell’ammontare delle operazioni infragruppo avvenute nell’anno dichiarativo, assieme anche alla possibilità di comunicare all’Amministrazione Finanziaria se è stata o meno predisposta la documentazione infragruppo.


Data Aggiornamento: 05/07/2018