Archivio per Categorie
Archivio per Anno

Impresa sociale, quali sono gli organi di controllo?

Sindaci e revisori legali : le loro funzioni nell'impresa sociale dopo le riforme del D.LGS 112 2017 e del codice del Terzo settore D.lgs. 117/2017.

L'impresa sociale è regolata dal D.lgs. 112/2017, attuativo della L. 106/2016. A tali enti si applicano, se compatibili, le norme di cui al D.lgs. 117/2017 recante il Codice del terzo settore, nonché, per gli aspetti che rimangono ancora non disciplinati, le disposizioni del Codice civile concernenti la forma giuridica in cui l'impresa sociale è costituita. Si ricorda inoltre che la disciplina dell’impresa sociale è stata oggetto di integrazioni e correzioni ad opera del D.lgs. 95/2018.

Gli atti costitutivi delle imprese sociali in tema di organismi di controllo , se non vi sono previsioni di legge più restrittive per le varie forme giuridiche di società o di organizzazione non profit in cui sono costituite ,  devono prevedere la nomina di uno o più sindaci aventi i requisiti professionali e di indipendenza agli art. 2397, comma 2° e 2399c.c. 

I sindaci vigilano sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche in riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo n° 231 del 2001 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti collettivi privi di personalità giuridica, se applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’impresa sociale e sul suo corretto funzionamento (1° e 2° comma dell’art. 10 del Dlgs 112/2017).

Inoltre, esercitano anche funzioni di controllo dell’osservanza delle finalità sociali da parte dell’impresa sociale ed attestano che il bilancio sociale di essa è stato redatto in conformità delle linee guida stabilite con un Decreto del Ministero.
I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo ed a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull’andamento delle operazioni (attività) o su determinati affari (comma 4°).
Se non vi sono previsioni di legge più restrittive (nel senso  che prevedano la presenza del collegio sindacale) per le varie forme giuridiche di società o di organizzazione non profit in cui sono costituite le imprese sociali, nel caso in cui tali imprese superino per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati dal 1° comma dell’art. 2435-bis c.c., la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nel Registro dei revisori legali (5° comma).

 


Data Aggiornamento: 29/10/2018