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Visto di conformità: qual è la soglia di esonero?

Il Dlgs semplificazioni adempimenti innalza la soglia prevista per l'esonero dal visto di conformità: i dettagli

Il Decreto Legislativo semplificazioni adempimenti tra le novità, incide anche sulla soglia di esonero dall'apposizione del visto di conformità andando a modificare l'art 9 bis comma 11 lett a) e b) del DL n 50/2017.

Visto di conformità: qual è la soglia di esonero?

Sinteticamente, in base alle nuove disposizioni l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti è previsto:

  • per un importo non superiore a 70.000 euro annui per l'IVA;
  • per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente per le imposte dirette e IRAP.

Previsto inoltre l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA per un importo non superiore a 70.000 euro annui.

Visto di conformità: qual è la soglia di esonero?

Più in dettaglio, il comma 1, sostituendo le lettere a) e b) dell'articolo 9-bis, comma 11, del decreto-legge n. 50 del 2017, dispone:

  • per i soggetti che accedono ai benefici fiscali previsti dal regime degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), l’incremento da 50.000 a 70.000 euro annui della soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l’utilizzo in compensazione del credito IVA 
  • e l’incremento da 20.000 a 50.000 euro annui dell’omologa soglia relativa alle imposte dirette e all’IRAP (nuova lettera a); 
  • inoltre eleva da 50.000 euro annui a 70.000 euro annui la soglia al di sotto della quale è concesso l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'IVA (nuova lettera b). 

La Relazione al decreto specifica che le soglie più elevate si applicheranno solo ai soggetti con un punteggio ISA particolarmente elevato pari o superiore a nove. 

Pertanto, l'ambito di applicazione sarà circoscritto a soggetti particolarmente affidabili.

E' bene specificare che anche se il D.Lgs n 1/2024 di cui si tratta è entrato in vigore il 13 gennaio 2024, l’operatività della soglia più elevata è da ritenersi subordinata all’emanazione di un nuovo provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate che definisca i livelli di affidabilità fiscale applicabili. 

A conferma si evidenzia anche che il recente Modello IVA 2024 pubblicato dalle entrate continua a riportare la vecchia soglia di esonero dal visto pari a 50.000 richiamando espressamente l'ultimo Provvedimento in materia di ISA dell'Agenzia delle Entrate n. 140005/2023.


Data Aggiornamento: 24/01/2024