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Quali sono le imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo?

Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, esclusi gli enti pubblici ed i piccoli imprenditori.

Non sono considerati piccoli imprenditori (e quindi saranno passibili di fallimento) gli esercenti un'attività commerciale in forma individuale o collettiva che, anche alternativamente:

  1. hanno avuto, negli ultimi tre esercizi, un attivo patrimoniale annuo di valore superiore a Euro trecentomila;
  2. hanno realizzato ricavi lordi calcolati sulla media degli ultimi tre anni o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, per un ammontare complessivo annuo superiore ad Euro duecentomila
  3. hanno un ammontare di debiti, anche non scaduti, superiore ad Euro cinquecentomila

Questi limiti potranno essere aggiornati dal Ministro della Giustizia con apposito decreto sulla base dell'indice Istat.


Data Aggiornamento: 12/09/2012