ENPAPI comunica che è attiva nell’Area Riservata la sezione per la dichiarazione telematica obbligatoria dei redditi definitivi 2021 (Modello UNI/2022) da effettuare essere effettuata esclusivamente in via telematica attraverso l’Area Riservata, entro il 10 settembre 2022, anche nel caso in cui le dichiarazioni fiscali di riferimento non siano state presentate o contengano importi pari a zero o negativi.
Contributi previdenziali infermieri 2022
Per il 2022, il contributo soggettivo obbligatorio degli infermieri professionali da versare a ENPAPI è pari al 16% sul reddito netto professionale (al netto delle spese ma al lordo della ritenuta d’acconto) da lavoro autonomo conseguito nell’anno di riferimento e risultante dalla relativa dichiarazione dei redditi, entro un determinato massimale, rivalutato annualmente in relazione alle variazioni Istat dell’indice generale dei prezzi al consumo, pari, per il 2021, a 103.055,00 euro.
È in ogni caso dovuto un contributo soggettivo minimo pari, per il 2022 ad euro 1.600,00 annui.
Gli iscritti possono versare volontariamente una aliquota più alta, fino a un massimo del 23%.
Il contributo integrativo è fissato al 4% sul volume d'affari con eccezione di prestazioni verso la pubblica amminstrazione per la quale l'aliquota resta al 2%.
È in ogni caso dovuto un contributo integrativo minimo attualmente pari a 150 euro annui.
Il contributo di maternità è determinato ogni anno sulla base delle indennità di maternità erogate nell'anno precedente.
Scadenze versamento contributi infermieri
I contributi vanno versati come segue:
– 4 rate di pari importo, costituite dai contributi minimi per l’anno in corso
– 3 rate pari ciascuna ad 1/3 dell’importo a conguaglio, determinato tra quanto versato a titolo di acconto per il medesimo anno e quanto dovuto a titolo di contribuzione sulla base della dichiarazione del reddito professionale e del volume d’affari presentata attraverso il Modello UNI
Per il versamento degli acconti sono predisposte 4 rate da versare entro il 10 del mese di febbraio, aprile, giugno ed agosto. L’ammontare di ciascuna delle prime 4 rate è ottenuto sommando:
– il 25% del contributo soggettivo minimo
– il 25% del contributo integrativo minimo
– il 25% del contributo di maternità
ATTENZIONE Le scadenze bimestrali delle 4 rate in acconto sono puramente indicative e non sono soggette a sanzioni, l’unico termine ultimo per il versamento della contribuzione relativa all’anno precedente e sanzionabile è quello del 10 dicembre.
Le 3 rate a conguaglio non sono maggiorate da interessi di dilazione e devono essere versate entro e non oltre la scadenza del 10 dicembre. Il mancato rispetto del termine del 10 dicembre, per il pagamento della contribuzione dovuta a conguaglio, comporta l’applicazione del regime sanzionatorio ordinario, previsto dal vigente Regolamento.