In generale, la comunicazione relativa ai beni dati in uso a soci/familiari va effettuata solo nei casi in cui sussista una differenza positiva tra il valore di normale di mercato del diritto di godimento del bene ed il corrispettivo annuo pattuito.
Con riguardo ai beni dati in godimento da società di persone e società di capitali trasparenti, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che l'obbligo della comunicazione non sussiste qualora non emerga una differenza positiva tra il valore normale del diritto di godimento del bene ed il valore pattuito, incrementato della quota parte di reddito imputabile al socio per trasparenza, corrispondente all’ammontare dei costi non ammessi in deduzione (in coerenza con quanto chiarito dalla Circolare n. 36/E del 24 settembre 2012, pag. 2).