Tra i fringe benefits rientrano le “liberalità” ossia tutte le erogazioni di denaro concesse dal datore di lavoro che hanno due caratteristiche :
- si effettuano in occasione delle festività o di ricorrenze
- sono dirette alla generalità o a intere categorie di dipendenti .
Tali erogazioni sotto la soglia valida per tutti i fringe benefits di 258,23, euro , nonché i sussidi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del lavoratore dipendente e quelli corrisposti ai dipendenti vittime dell’usura (legge n. 108/1996) o a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive (legge n. 172/1992). fino al 2008 erano escluse da tassazione e da contribuzione , ma il d.l. n. 93/2008 ha cancellato tale previsione, mediante l’abrogazione della relativa disposizio ne di riferimento (cioè il comma 5, lettera b), dell’articolo 51 del T.u.i.r.).
Per questo attualmente le erogazioni liberali sono sempre imponibili, mentre per i pfringe benefits resta l'eslcusione, sotto la predetta soglia..
In applicazione del principio di cassa che caratterizza la tassazione dei redditi di lavoro dipendente, l’abrogazione ha effetto con riguardo alle somme e ai valori erogati successiva mente alla data di entrata in vigore del d.l. n. 93/2008, quindi dal 29 maggio 2008.