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Riqualificazione energetica: è possibile usufruire della detrazione del 55% per lavori non terminati nel 2011 ma iniziati e pagati nel 2010?

Possibilità di usufruire della detrazione del 55% per lavori di riqualificazione energetica iniziati e pagati nel 2010 ma non terminati nel 2011

E’ da ricordare innanzitutto che la Finanziaria 2011 ha prorogato la detrazione del 55%, sugli interventi di riqualificazione energetica, la quale è stata confermata fino al 31.12.2011, pur se con una modifica: il bonus fiscale, infatti, sarà ripartito in 10 rate annuali di pari importo anziché in 5, come previsto precedentemente.

Se i pagamenti per lavori di riqualificazione energetica non terminati nel 2010 sono avvenuti entro il 31.12.2010, le persone fisiche e i professionisti possono usufruire della detrazione del 55% nel 730/2011 o in Unico 2011 (periodo d’imposta 2010) godendo della ripartizione in 5 rate, se attestano che i lavori non sono stati ultimati entro il 2010.
Invece, coloro che non avendo capienza d’imposta nel Mod. Unico 2011, rischiano di non beneficiare della detrazione, possono decidere di rinviare all’anno della fine lavori l’inizio della detrazione del 55% dei pagamenti effettuati nel 2010, applicando la rateazione decennale anziché quinquennale.

Si ricorda che in caso di mancato termine dei lavori entro il 31.12.2010, il contribuente deve comunicare all’Agenzia delle Entrate le spese sostenute nel periodo d’imposta 2010 inviando un’apposita comunicazione esclusivamente in via telematica (mod. IRE) entro 90 giorni dal termine del periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese, quindi entro il 31.03.2011 (per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).

A tal fine, sul sito Internet dell’Agenzia è disponibile l’apposito software denominato “IRE2009”, nella versione 1.0.4, aggiornata all’8.3.2010. In alternativa è comunque possibile utilizzare altri software a condizione che permettano la creazione di un file conforme alle specifiche tecniche fornite dalla stessa Agenzia.

Data Aggiornamento: 03/03/2011