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Cosa si intende per omaggi natalizi? Qual è il loro trattamento fiscale al 2018?

Omaggi verso clienti, omaggi verso i dipendenti: qual'è il corretto trattamento fiscale degli omaggi natalizi?

Manca poco a Natale e come da prassi, è il periodo degli omaggi natalizi. Ma qual'è la disciplina fiscale degli omaggi natalizi? In generale questa si differenzia a seconda del soggetto destinatario del bene o del bene stesso. In questo approfondimento facciamo il putno sulle varie casistiche.

 

Cosa si intende per omaggi natalizi?

Sono da ritenersi omaggi i beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa. Tali beni costituiscono “spese di rappresentanza” se soddisfano i seguenti requisiti:
  • erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi;
  • effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni;
  • il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell'obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l'impresa, ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore.

 

Omaggi natalizi ai clienti e ai dipendenti: differenze

Ai fini fiscali, la prima cosa da distinguere, una volta soddisfatti i requisiti di cui sopra è che l'omaggio natalizio di un bene non oggetto dell'attività dell'impresa:

  • costituisce spesa di rappresentanza se dato ai clienti;
  • non costituisce spesa di rappresentanza se dato ai dipendenti (per mancanza del principio di inerenza). In questo caso, è qualificabile come spesa per prestazione di lavoro.


Omaggi natalizi come spese di rappresentanza: trattamento fiscale

Ai fini IVA la detraibilità dei beni che costituiscono spese di rappresentanza è ammessa se il bene è di costo unitario non superiore a € 50 euro.
In considerazione del fatto che gli omaggi natalizi ai clienti, oltre a poter essere qualificati spese di rappresentanza, costituiscono una cessione gratuita, per inquadrare il corretto trattamento IVA applicabile agli stessi è necessario considerare anche quanto disposto dall’art. 2, comma 2, n. 4), DPR n. 633/72, in base al quale non costituisce cessione di beni (fuori campo IVA) la cessione gratuita di beni non oggetto dell’attività, di costo unitario non superiore a € 50 (anziché € 25,82) e la cessione di beni per i quali non è stata operata, all’atto dell’acquisto la detrazione dell’Iva. Pertanto :

  • per i beni di costo unitario superiore ad € 50,00: l’Iva assolta sull’acquisto è indetraibile, mentre la successiva cessione gratuita è irrilevante ai fini IVA (fuori campo IVA);
  • per i beni di costo unitario non superiore ad € 50,00: l’Iva assolta sull’acquisto è detraibile, mentre la successiva cessione gratuita è irrilevante ai fini IVA (fuori campo IVA).

 

Ai fini reddituali i costi sostenuti per l’acquisto di beni destinati ad omaggio, ricompresi fra le spese di rappresentanza di cui all’art. 108, comma 2, TUIR, e dal 2016 sono deducibili secondo i seguenti limiti:

IMPOSTE DIRETTE

 

 

Impresa

Ricavi / proventi gestione caratteristica 

Importo

deducibile max

Limite di spesa deducibile

Fino a € 10 milioni

1,5%

150.000

Per la parte eccedente € 10 milioni

e fino a € 50 milioni

0,6%

150.000+240.000

Per la parte eccedente € 50 milioni

0,4%

390.000+0,4% dell’eccedenza

100% se di valore unitario non superiore a 50 €

 

Lavoratore Autonomo

Nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta, a prescindere dal valore unitario

 

 


Data Aggiornamento: 11/12/2018