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E' prevista la deduzione IRPEF del reddito fondiario dell'abitazione principale soggetta ad IMU?

Reddito fondiario derivante dal possesso dell'abitazione principale e delle sue pertinenze e IRPEF

No. Poiché il reddito dell’abitazione principale dal 2012 è soggetto ad Imu e non più ad Irpef (per effetto del principio di sostituzione), tale valore ( rendita tatastale rivalutata)  non concorre alla formazione del reddito complessivo e quindi non è possibile applicare la deduzione nella dichiarazione dei redditi. Occorre solo fare attenzione al caso di una abitazione principale parzialmente affittata. Infatti, in caso di:
  •  abitazione principale “parzialmente locata” per l’intero anno (caso 1), se la rendita è pari o superiore al canone, è dovuta soltanto l’IMU, con conseguente non applicazione della deduzione IRPEF per l’abitazione principale;
  •  intera abitazione principale locata per una parte dell’anno (caso 2), è necessario suddividere il periodo di imposta in 2 parti  distinguendo tra:
    • la parte d’anno in cui l’abitazione è locata;
    • la parte d’anno in cui l’abitazione non è locata. In tal caso, il relativo reddito non concorre alla formazione del reddito complessivo e la relativa deduzione IRPEF non può essere applicata.

Data Aggiornamento: 11/04/2013