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Certificazione Unica 2020 proroga al 30 aprile

Modifica dei termini per la Certificazione Unica 2020 : consegna e invio all'Agenzia entro il 30 aprile, nuovo termine previsto dal decreto liquidità per l'emergenza Coronavirus

La bozza di decreto "Liquidità "  approvato ieri  6 marzo 2020 dal Consiglio dei ministri prevede una proroga  straordinaria per la consegna e l'invio all'Agenzia della certificazione Unica.
Si legge che "al fine di consentire ai sostituti d’imposta di avere più tempo a disposizione per l’effettuazione degli adempimenti fiscali, in conseguenza dei disagi derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, e, nel contempo, di permettere ai cittadini e ai soggetti che prestano l’assistenza fiscale di essere in possesso delle informazioni necessarie per compilare la dichiarazione dei redditi, solo per l’anno 2020, si differisce al 30 aprile il termine entro il quale i sostituti d’imposta devono consegnare agli interessati le Certificazioni Uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo.

Inoltre il comma 2 dispone che non si applicano le sanzioni previste nel caso in cui le certificazioni siano trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate oltre il termine del 31 marzo 2020, purché l’invio avvenga entro il 30 aprile 2020.

Resta fermo che la trasmissione in via telematica delle certificazioni  contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata  può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta .

Resta fermo che la presentazione all’Agenzia delle Entrate avviene esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato.
La certificazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate che ne attesta la ricezione sempre telematicamente  e successivamente fornisce una ulteriore ricevuta che attesta l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti e la correttezza degli stessi. Solo quest’ultima ricevuta costituisce la prova dell’avvenuta presentazione della comunicazione.

La comunicazione può essere trasmessa:

  • direttamente;
  • tramite intermediari abilitati.

I servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, Entratel e Fisconline, sono accessibili via Internet tramite l’apposita sezione presente nel sito dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.


Data Aggiornamento: 07/04/2020