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Cosa si intende per pertinenza?

Requisiti del vincolo di pertinenzialità tra l'abitazione principale e i beni accessori

La nozione di pertinenza è significativa per stabilire il regime fiscale e le eventuali agevolazioni di determinati beni strumentali all’abitazione principali come il box auto o garage.

La definizione normativa è contenuta nell’art. 817 del codice civile, ai sensi del quale:

“Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa.

La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima”.

Due sono quindi i requisiti:

  1. la durevolezza della destinazione, ciò significa che il rapporto pertinenziale non deve essere occasionale (presupposto oggettivo);
  2. la volontà del proprietario di porre la pertinenza in un rapporto di strumentalità funzionale nei confronti del bene principale (presupposto soggettivo).

Il vincolo pertinenziale tra la cosa principale e quella accessoria si crea quando il titolare di entrambe le cose decide che una di esse deve essere funzionale all’altra.

In tema di pertinenze, la Corte di Cassazione si è pronunciata con sentenza n. 25127 del 30 Novembre 2009 stabilendo che "Se la scelta pertinenziale non è giustificata da reali esigenze (economiche, estetiche o di altro tipo), non può avere valenza tributaria, perché avrebbe l'unica funzione di attenuare il prelievo fiscale, eludendo il precetto che impone la tassazione in ragione della reale natura del cespite".

Si considerano pertinenze dell’abitazione principale gli immobili rientranti nelle seguenti categorie catastali:

  • C/2, magazzini e locali di deposito, cantine, soffitti, solai;
  • C/6, stalle, scuderie, rimesse, posti auto, autorimesse (senza fine di lucro);
  • C/7, tettoie chiuse o aperte.

Risulta quindi necessario procedere all’accatastamento (ossia all’iscrizione degli immobili sopra descritti nella rispettiva categoria catastale) quando vengono ultimati i lavori di costruzione di un nuovo immobile.

Si ricorda inoltre che gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale (es. abitazione) comprendono anche le pertinenze (es. box auto), se non è diversamente disposto (come previsto dall’art 818 c.c.).


Data Aggiornamento: 07/02/2020