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Come fare per cedere la detrazione del Superbonus a cavallo 2020/2021?

Come optare per la cessione della detrazione se le spese sono riferite a piĆ¹ anni

Ci si chiede come si debba procedere nel caso in cui, per i lavori che danno diritto al superbonus del 110%, si voglia procedere alla cessione della detrazione spettante se gli interventi vengono effettuati a cavallo di due anni. 

Ipotizzando il caso in cui gli interventi su un edificio, i quali danno diritto alla maggiore detrazione del 110%, vengano effettuati a cavallo di due anni, nonché ipotizzando che si decida di optare per la cessione della corrispondente detrazione, ci si chiede, in presenza di fatture emesse dai fornitori, come si possa cedere il credito. 

Le ipotesi sono due. 

  1. richiedere un’unica cessione della detrazione a lavori finiti, includendo pertanto tutto quanto necessario per monetizzare la detrazione spettante in un’unica volta. 
  2. richiedere entro il 16 marzo dell’anno successivo al sostenimento delle spese la cessione della detrazione. Il che comporterebbe che nel caso in cui i lavori durassero oltre il 31/12/2020 con emissione di fatture sia nel 2020 che nel 2021, questo porterebbe alla presentazione di due richieste di cessione della detrazione.

La soluzione più corretta è la n. 2), ciò in assenza di diverse indicazione da parte dell’agenzia delle entrate. La motivazione per cui si ritiene che tale soluzione sia ad oggi l’unica corretta e percorribile trova le sue ragioni in due ordini di motivi, tutti riscontrabili da una interpretazione critica della Circ. 24/E/2020. 

  • Nel caso in cui il contribuente scegliesse la strada della detrazione in dichiarazione dei redditi, il beneficio fiscale scaturirebbe nel momento in cui le spese venissero pagate con il c.d. bonifico parlante (nel caso delle persone fisiche). Gioco forza che spese pagate in anni diversi danno diritto al beneficio della detrazione quinquennale a partire da momenti diversi. In particolare, le spese saldate nel 2020 spiegano i loro effetti già dall’anno d’imposta 2020 fino al 2024 (fermi rimanendo gli altri requisiti necessari all’accesso alla detrazione), mentre spese saldate nel 2021 dispiegherebbero il loro effetto a partire dal 2021 e fino al 2025.
  • In aggiunta, sempre nella circolare 24/E/2020, al paragrafo n 7, “Alternative alle detrazioni” si legge: … ai sensi dell’articolo 121 del Decreto Rilancio, i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi ... possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante in sede di dichiarazione dei redditi relativa all’anno di riferimento delle spese, alternativamente: a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto... b) per la cessione di un credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante, ... 

Si evince dal secondo punto, che al fine di optare per la eventuale cessione della detrazione, le spese relative al 2020 e al 2021 devono essere “sostenute”, con ciò facendo riferimento allo stesso requisito necessario ai fini della detrazione di cui al primo punto. Nella pratica si ammette che le detrazioni siano cedibili con lo stesso criterio con cui esse divengono detraibili, per altro non potrebbe essere diversamente dal momento che cessione e sconto sono effettivamente alternative alla detrazione. E ancora. Si pensi ad esempio al fatto che il contribuente potrebbe per altro optare per un metodo “misto” tale per cui decide di suddividere la propria detrazione come segue: Il 50% confluisce in detrazione, il restante 50% è oggetto di sconto in fattura (che presenta gli stessi effetti della cessione, ma a differenza di essa può essere parziale, mentre la cessione deve essere totale della detrazione). In questo ultimo caso, giocoforza che il sostenimento della spesa debba essere il criterio cardine per permettere contemporaneamente detrazione/sconto in fattura. Alla luce di quanto appena detto ed in funzione delle analogie evidenziate, si ritiene che relativamente alla cessione di spese di competenza del 2020 e del 2021 si debba procedere con la presentazione di due istanze di cessione della detrazione, ciò in ottemperanza al fatto che come per la detrazione in dichiarazione il volano di partenza è costituito dal pagamento delle spese, anche per la cessione della detrazione e per la presentazione della richiesta è richiesto lo stesso volano.


Data Aggiornamento: 02/11/2020