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Commercianti: quali aliquote e minimali dei contributi previdenziali 2017?

Contributi Previdenziali 2017 IVS e maternità per i commercianti - tutte le indicazioni su quanto e quando versare

Come è noto i contributi previdenziali dovuti da un commerciante iscritto all’Inps vengono calcolati mediante l’applicazione di una percentuale ad un reddito minimo (attribuito ad ogni singolo soggetto dell'impresa) fissato per legge ogni anno  + una percentuale sui redditi che eccedono il minimo, fino a un massimale, sempre fissato dall'INPS. 

La circolare n. 22 del 31.1.2017 ha comunicato le nuove aliquote contributive per il 2017 per artigiani ed esercenti attività commerciali, sulla base dell’art. 24, comma 22 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, nel testo introdotto dalla legge di conversione 22 dicembre 2011 n. 214.

Il reddito minimo annuo per il 2017  resta  pari a 15.548,00 euro , come nel 2016 , a causa della stagnazione dell'indice dei prezzi al consumo rilevati dall'ISTAT , che costituisce la base per i minimali fissati ogni anno.  

CONTRIBUTI SUL MINIMALE DI REDDITO
 L'aliquota per l'anno 2017 dei contributi IVS ( prestazioni di invalidità, vecchiaia, superstiti)  commercianti subisce  un leggero  aumento passando a  :
  • 23,64% per i titolari e coadiutori di età superiore a 21 anni  e a
  • 20,64% per i coadiutori sotto i 21 anni (la quota si applica fino al mese in cui il soggetto compie 21 anni)
( rispetto all'aliquota degli artigiani comprende lo 0,09 ai fini  dell' indennità per cessazione dell'attività DL 207/1996).
 
Al contributo IVS va aggiunto il contributo per la maternità pari a 7,44 euro annui, come nel 2016.  
Di conseguenza i  contributi  previdenziali minimi ( IVS + maternità) ammontano a:
  • 3.682,99  titolari e coadiutori sopra i 21 anni e 
  • 3.216,55  per i coadiutori sotto i 21 anni 
N.B.  Per periodi inferiori all'anno i contributi dovuti sul minimale devono essere sempre rapportati ai mesi effettivi.
Inoltre continuano ad applicarsi la riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli esercenti attività commerciali con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto.
Affittacamere e produttori di terzo e quarto gruppo   non sono soggetti al minimale di reddito  e versao i conirbuti calcolati sul reddito effettivo . La  contribuzione per maternità è  sempre pari a 0,62% mensile. 
 
VERSAMENTO
Tali somme andranno  versate in 4 rate  di pari importo  alle scadenze di:
  • 16 maggio 2017
  • 21 agosto 2017
  • 16 novembre 2017
  • 16 febbraio 2018

ATTENZIONE L'INPS ricorda che  non vengono inviate più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento  in quanto le informazioni sono disponibili  nel Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, “Dati del mod. F24”. Attraverso tale opzione è possibile, visualizzare e stampare in formato PDF, il modello da utilizzare per effettuare il pagamento.

 CONTRIBUTI SUL REDDITO  ECCEDENTE
 
 Nel 2017 vanno anche versati i contributi sul reddito 2016 che eccede il minimo , calcolati con la stessa aliquota ,  fino al reddito pari a  46.123,00 euro , per i titolari di impresa,  mentre per redditi che superano tale soglia  l'aliquota sale a a:
  • a 24,74% per i titolari e collaboratori sopra i 21 anni e  
  • a 21,74% per i collaboratori sotto i 21 anni
 
 Il massimale di reddito annuo 2016  ai fini dei contributi IVS   è pari a:
  • 76.872,00 per gli iscritti alla gestione e con anzianità contributiva  anteriore al 1996 e
  • 100.324,00  per gli iscritti  dopo il 31.12.2015

Va ricordato che la base di calcolo è il reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF e non solo  quello prodotto dall'impresa iscritta alla gestione Commercianti

 VERSAMENTO CONTRIBUTI SUL REDDITO OLTRE IL MINIMO
Le  ulteriori somme vanno versate  entro i termini previsti dal pagamento delle imposte sui redditi  a titolo di saldo 2016, primo acconto 2017 e secondo acconto 2017.
 
N.B. ULTERIORE CONTRIBUTO  A SALDO: Qualora il reddito 2018 ecceda il reddito 2017  e quindi quanto versato  in totale tra acconto e  saldo,  sia inferiore al dovuto , andrà versato un ulteriore  conguaglio (si veda Circolare INPS 102 del 12.6.2003)   
 
 

Data Aggiornamento: 01/02/2017