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Quale sanzione per omesso o tardivo invio della Certificazione Unica 2020?

Certificazione Unica 2020: ecco le sanzioni che vanno applicate nel caso di omesso/tardivo/errato invio.

I sostituti d'imposta in questo periodo devono compilare la Certificazione Unica 2020 per indicare i dati reddituali e previdenziali dei lavoratori dipendenti e assimilati, nonché quelli relativi al lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, e, dallo scorso anno, quelli relativi ai contratti di locazione breve.
Il nuovo modello di Certificazione, approvato con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 15.01.2020, è suddiviso in "Sintetico" e "Ordinario":

  • il sintetico deve essere consegnato ai percipienti entro il 31.3.2020;
  • l'Ordinario deve essere trasmesso telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2020 (l'ordinaria scadenza del 7 marzo cquest'anno cade di sabato, il primo giorno utile sarebbe lunedì 9 ma il DL 9/2020 con le misure per far fronte all'emergenza del Coronavirus ha prorogato la scadenza al 31 marzo ).

Si ricorda che per le sole CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata (Mod. 730), il termine di trasmissione è fissato al 31 ottobre (che cadendo di sabato slitta a lunedì 2 novembre 2020).

Si riepilogano le sanzioni previste in caso di omessa/tardiva/errata presentazione della Certificazione Unica:

TIPO DI VIOLAZIONE SANZIONE PREVISTA
Certificazione Unica omessa, tardiva o errata € 100 per ogni CU, con un massimo di € 50.000
Certificazione Unica errata trasmessa entro il 31 marzo 2020, poi corretta e ritrasmessa entro 5 giorni dalla data contenuta nella comunicazione che attesta il motivo dello scarto nessuna sanzione
Certificazione Unica errata trasmessa entro il 31 marzo 2020 poi corretta e nuovamente trasmessa entro 60 giorni € 33,33 per ogni CU, con un massimo di € 20.000

 


Data Aggiornamento: 03/03/2020