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La tenuta del registro dei trattamenti: obbligo ma non per tutti

La tenuta del registro dei trattamenti è obbligatorio quando si superano 250 dipendenti ma anche quando si trattano dati personali a rischio per i diritti e la libertà

Tutti hanno l’obbligo di tenuta del registro?

Risposta
No. Tale obbligo non è previsto per le imprese e organizzazioni con meno di 250 dipendenti (articolo 30), salvo che il trattamento sia un rischio per i diritti e la libertà dell’interessato, che non sia occasionale e che includa dati sensibili, genetici, biometrici giudiziari.
Per le piccole e medie imprese, pertanto, parrebbe non sussistere un obbligo specifico. Ciò non toglie che comunque potrebbe essere prudenziale adottare il registro ai fini della prova di una corretta gestione della privacy.
Il Registro dei trattamenti è tenuto dal titolare o dal rappresentante del trattamento e deve contenere tutte le informazioni relative ai dati trattati, ai soggetti coinvolti nella gestione della privacy aziendale, ai tipi di trattamento, alle finalità etc. nonchè le attività svolte per la protezione dei dati.

Il registro deve essere tenuto in forma scritta, anche in formato elettronico. Il Garante richiama l'attenzione sulla “sostanziale coincidenza fra i contenuti della notifica dei trattamenti di cui all'articolo 38 del Codice (Dlgs n. 196/2003 ) e quelli che devono costituire il registro dei trattamenti”.


 


Data Aggiornamento: 11/05/2018