Archivio per Categorie
Archivio per Anno

Chi ha l'obbligo di nominare il DPO o RDP?

La nomina del DPO o RDP non sempre è obbligatoria: la previsione nell'art. 37 del Regolamento Privacy

 Il responsabile della protezione dei dati personali RDP E DPO (dall'inglese data protection officer) è una figura prevista dall'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679.
 Si tratta di un soggetto designato dal titolare o dal responsabile del trattamento per assolvere a funzioni di supporto e controllo,  consultive, formative e informative relativamente all'applicazione del Regolamento che coopera con l'Autorità alla quale devono essere comunicati le sue generalità.
Sono obbligati alla nomina i soggetti le cui principali attività  consistono in trattamenti che richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala o in trattamenti su larga scala di categorie particolari di dati personali o di dati relative a condanne penali e a reati . Il diritto dell'Unione o degli Stati membri può prevedere ulteriori casi di designazione obbligatoria del responsabile della protezione dei dati.
A titolo esemplificativo e non esaustivo sono obbligati alla nomina del DPO:
  •  istituti di credito;
  •  imprese assicurative;
  •  sistemi di informazione creditizia;
  •  società finanziarie;
  •  società di informazioni commerciali;
  •  società di revisione contabile;
  •  società di recupero crediti;  
  •  istituti di vigilanza;  
  •  partiti e movimenti politici;  
  •  sindacati;  
  •  caf e patronati;  
  •  società operanti nel settore delle "utilities" (telecomunicazioni, distribuzione di energia elettrica o gas);
  •  imprese di somministrazione di lavoro e ricerca del personale;
  •  società operanti nel settore della cura della salute, della prevenzione/diagnostica sanitaria quali ospedali privati, terme, laboratori di analisi mediche e centridi riabilitazione;
  •  società di call center;
  •  società che forniscono servizi informatici;
  •  società che erogano servizi televisivi a pagamento.
Non sono obbligati alla nomina del DPO in relazione a trattamenti effettuati da:
  •  liberi professionisti operanti in forma individuale;
  •  agenti, rappresentanti e mediatori operanti non su larga scala;
  •  imprese individuali o familiari;
  •  piccole e medie imprese, con riferimento ai trattamenti dei dati personali connessi alla gestione corrente dei rapporti con fornitori e dipendenti;
  
  

Data Aggiornamento: 11/05/2018