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Cassa Forense: contributi minimi 2024 e modalità di versamento

Contributi previdenziali degli avvocati per il 2024. Minimi contributivi modalità di versamento e nuovi codici tributo per F24

I contributi previdenziali dovuti dagli avvocati  e la relativa modalità di calcolo sono i seguenti:

  • Contributo soggettivo di base proporzionale al reddito, determinato come segue:
    • 15% sul reddito netto professionale dichiarato ai fini IRPEF fino al tetto pensionabile;
    • 3% sul reddito eccedente il minimale.
  • Contributo integrativo

È dovuto dagli avvocati iscritti agli albi e dai praticanti abilitati al patrocinio iscritti alla Cassa nella misura del 4% con il modello 5 relativamente al volume di affari IVA (calcolato detraendo l'importo del contributo integrativo già assoggettato ad IVA, da versare l'anno successivo)

  • Contributo di maternità: 82,69 euro per il 2023
  • Contributo Modulare Volontario

Per i soli iscritti alla Cassa non pensionati di vecchiaia, in sede di invio telematico del mod. 5, va comunicata l'intenzione di versare volontariamente un ulteriore contributo con percentuale ricompresa fra l’1% e il 10% del reddito professionale netto, dichiarato ai fini IRPEF, entro il tetto reddituale previsto anno per anno.

Novità 2024 

Con un comunicato sul sito istituzionale Cassa Forense ha precisato che per il 2024 riprende  la riscossione della contribuzione minima obbligatoria (contributo minimo soggettivo, contributo minimo integrativo e contributo maternità)  secondo la modalità ordinaria disciplinata dal Regolamento Unico.

Pertanto:

  1.  le prime 3 rate verranno riscosse a titolo di acconto, sulla base della contribuzione minima dell'anno 2023 non rivalutata, mentre
  2.  la 4° ed ultima rata, con scadenza 30 settembre 2024, comprenderà la rivalutazione ISTAT prevista dall’art. 21 del Regolamento ( fissata al + 5,4%) e il contributo di maternità.

Si ricorda che per il 2023 con le consuete 4 rate è stato riscosso il solo contributo minimo soggettivo e il contributo di maternità, ed è stata posticipata, con separato avviso di pagamento, la riscossione del contributo minimo integrativo di euro 805,00 al 31/12/2023 (a seguito del diniego del Tar Lazio al ricorso di Cassa Forense  contro  il provvedimento dei Ministeri Vigilanti che ne aveva imposto la riscossione ).

Le eventuali sanzioni per omesso/ritardato pagamento dei contributi minimi si applicano a decorrere dalla scadenza dell’ultima rata, ovvero dal 30/9/2024, come previsto dall’art. 71 del Regolamento Unico.

Cassa forense Contribuzione 2024

CONTRIBUTO MINIMO SOGGETTIVO

La contribuzione minima soggettiva obbligatoria dovuta per l’anno 2024 è stata rivalutata dal Consiglio di Amministrazione,  con delibera  in attesa di approvazione dai ministeri competenti del 2 febbraio 2023, come segue:

  contributo minimo soggettivo intero€ 3.355,00  
 ridotto del 50%€ 1.677,50 
ridotto di ulteriore 50% €  838,75


          

*le riduzioni riguardano i casi  di iscrizione da sei/otto anni  alla Cassa.

Cassa forense Contributo minimo  integrativo 

Il contributo minimo integrativo  dovuto per l'anno 2024 è fissato a  euro 850.  Si ricorda che:

  •  è stato sospeso negli anni 2018-2022;
  • non è dovuto per i primi 5 anni di iscrizione e
  •  per i successivi 4 anni tale contributo è ridotto alla metà  se l’iscrizione decorre  da data anteriore al compimento del 35° anno di età.

Cassa forense Modalità di versamento 

I contributi minimi soggettivo, integrativo e il contributo di maternità, sono riscossi unicamente

  • tramite la piattaforma PAGOPA o 
  • tramite modello F24 anche in compensazione ad altri tributi erariali

che gli iscritti possono  generare accedendo al sito internet della Cassa (www.cassaforense.it) tramite la sezione “Accessi Riservati - Posizione Personale – Pagamenti – contributi minimi ... scadenze ordinarie”. Gli avvisi di pagamento  sono disponibili dal 20 febbraio 2024.

Cassa forense Codici tributo 

Sono utilizzabili per i versamenti  con F24 alla Cassa forense i seguenti codici tributo 

  • E100” denominato “CASSA FORENSE - contributo soggettivo minimo”; 
  •  “E101” denominato “CASSA FORENSE - contributo di maternità”;
  •  “E102” denominato “CASSA FORENSE - contributo soggettivo autoliquidazione (Mod. 5)”;
  •  “E103” denominato “CASSA FORENSE - contributo integrativo autoliquidazione (Mod. 5)”. Divisione Servizi 2 
  •  · “E104” denominato “CASSA FORENSE – Riscatto art. 37 Reg. Unico Prev. Forense”.
  •  “E107” denominato “CASSA FORENSE – contributo minimo integrativo” dal 5 giugno 2023

Cassa Forense Scadenze

Contributi minimi obbligatori

  • 1° rata - 28 febbraio
  • 2° rata - 30 aprile 
  • 3° rata - 30 giugno
  • 4° rata - 30 settembre (comprensiva del conguaglio del contributo soggettivo minimo  e del contributo di maternità).  

Contributi dovuti in autoliquidazione Mod.5/2023 

 (l’elenco completo dei soggetti obbligati all’invio del Modello 5” è consultabile  sul sito di cassaforense.it  alla sezione “Documentazione - Guida Previdenziale - Modello 5”)

  •   31 luglio 2024
  •   31 dicembre 2024

Dichiarazione reddituale con invio telematico del modello 5/2023:

  •  30 settembre 2024

Contributi volontari/facoltativi anno 2024  

  • 31 dicembre 2024 

Cassa forense ha comunicato l' 11 gennaio 2024 un aggiornamento relativo alle  tipologie di contributi  per i quali   si può scegliere, alternativamente al pagoPA  il pagamento tramite Modelli F24:

  1. codice Ente (Cassa Forense): 0013 
  2. codici tributo attivi (che vengono comunque PRECOMPILATI NEL MODELLO F24 DA PARTE DI CASSA FORENSE):
  • E100 denominato “CASSA FORENSE - contributo soggettivo minimo”;
  • E101 denominato “CASSA FORENSE - contributo di maternità”;
  • E102 denominato “CASSA FORENSE - contributo soggettivo autoliquidazione (Mod. 5)”;
  • E103 denominato “CASSA FORENSE - contributo integrativo autoliquidazione (Mod. 5)”;
  • E104 denominato “CASSA FORENSE - riscatto art. 37 Reg. Unico Prev. Forense”;
  • E105 denominato “CASSA FORENSE - integrazione contr. minimo soggettivo (12 mesi);
  • E106 denominato “CASSA FORENSE - interessi integrazione contr. minimo soggettivo;
  • E107 denominato “CASSA FORENSE - contributo minimo integrativo”.

si ricorda che la forense card è utilizzabile solo per pagamenti pagoPa e NON per pagamenti con F24.

Una volta confermata la scelta  il sistema produce  in automatico il modello F24  già precompilato e personalizzato nell’apposita sezione “altri Enti previdenziali e assicurativi”

A questo punto si potrà effettuare il pagamento F24:

a) presso sportelli bancari, posta o tramite i servizi di internet banking (banche, Poste Italiane),

b) mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate ("F24 web" e "F24 online") utilizzando i canali Entratel o Fisconline

La modalità descritta al punto b) deve essere utilizzata anche per effettuare il pagamento F24 tramite COMPENSAZIONE con i crediti vantati nei confronti dell’Erario e, dal 2023 è possibile compensare anche i crediti per spese, diritti ed onorari dovuti dallo Stato ex art 82 TUSG per il gratuito patrocinio, con i contributi previdenziali dovuti dagli avvocati alla Cassa (per i codici tributo attivi).

Per poter accedere alla compensazione dei crediti da gratuito patrocinio è necessario preventivamente effettuare la registrazione sulla piattaforma dei crediti commerciali (link: https://crediticommerciali.rgs.mef.gov.it/CreditiCommerciali/home.xhtml) ove saranno registrate le fatture elettroniche attraverso le quali i professionisti potranno esercitare l’opzione di utilizzazione del credito in compensazione.  Per ulteriori dettagli è disponibile un tutorial sul canale Youtube di Cassa Forense .

Per maggiori informazioni   è disponibile l' Information Center  telefonico al numero 06/51.43.53.40.


Data Aggiornamento: 14/03/2024