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In quali casi Equitalia o altro agente di riscossione può procedere a ipoteca sui beni del debitore o a esproprio immobiliare?

Ipoteca o esproprio da parte di Equitalia modifiche dal decreto n. 69 del 21 giugno 2013

Equitalia può iscrivere ipoteca sui beni del debitore o procedere ad esproprio solo se l’importo del credito erariale è superiore complessivamente a € 20.000 e, comunque, mai in pendenza di una procedura di dilazione/rateizzazione . In particolare l’ipoteca è iscrivibile solo se l’istanza di rateizzazione è stata respinta o se il debitore è decaduto dal beneficio della rateizzazione

AGGIORNAMENTO 2 LUGLIO 2013

IL DECRETO DEL FARE N. 69 DEL 21 GIUGNO 2013 ha modificato le norme sull'esproprio da parte dell'agente della riscossione , in particolare:

  • La decadenza dalla procedura di rateazione si ha a seguito del mancato pagamento di 8 rate e non più 2, come previsto dal decreto 16/2012.
  • La prima casa ossia l'immobile , se unica proprietà del contribuente debitore in cui egli abbia la residenza non sarà più pignorabile, fatta eccezione per gli immobili di lusso cat A8 o A9.
  • Per gli altri immobili che non sono prima casa l'esproprio potrà essere esercitato solo in caso di debiti superiori a 120.000 euro.
  • Viene esteso alle imprese l'art 515 del Codice Civile: il pignoramento nel caso di beni strumentali al lavoro di impresa potrà riguardare soltanto un quinto del valore dei beni stessi posseduti da ditte individuali o società. Inoltre per l' eventuale vendita all'asta si dovranno attendere almeno i 300 giorni, mentre i beni stessi, macchinari o immobili restano all'imprenditore come custode degli stessi. In questo modo si garantisce la continuità del lavoro in azienda .
  • Infine agevolazione per il privato che a seguito di pignoramento del quinto della pensione o dello stipendio potrà pagare entro 60 giorni e non più entro 15 giorni.
 

 

 

Data Aggiornamento: 22/06/2013