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Quali sono le regole per la compensazione dei crediti IVA nel 2013?

Compensazione crediti IVA con le modifiche apportate dal decreto fiscale 2012 (DL N.16/2012)

Per quanto riguarda il credito Iva, sono previste specifiche limitazioni con riguardo al termine a partire dal quale è possibile l’utilizzo in compensazione. In particolare, per effetto dell’art. 10, D.L. n. 78/2009   come da ultimo modificato dall’art. 8, commi 18-20, D.L. n. 16/2012 (c.d. Decreto fiscale 2012):
  •  i crediti IVA inferiori o pari a € 5.000 possono essere compensati seguendo le regole ordinarie valevoli per l’utilizzo in compensazione di tributi diversi dall’IVA (quindi dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui il credito è sorto);
  •  i crediti IVA superiori a € 5.000 possono essere compensati solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione:
    • della dichiarazione annuale (nel caso di credito Iva annuale);
    •  dell’istanza di rimborso trimestrale infrannuale (nel caso di credito Iva infrannuale).
Inoltre, se superiori a € 15.000, i crediti Iva, per poter essere compensati, devono anche essere accompagnati da:
  •  visto di conformità rilasciato da soggetti abilitati;
  •  in alternativa, relativamente ai contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile, sottoscrizione da parte dei revisori contabili.
La compensazione di un credito IVA superiore a € 5.000, inoltre, non può più avvenire tramite home banking o remote banking, ma solo con Entratel o Fisconline, direttamente o avvalendosi di un intermediario abilitato.

Data Aggiornamento: 03/07/2013