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Chi è tenuto all'iscrizione alla Gestione Separata INPS?

I soggetti obbligati all'iscrizione alla Gestione separata INPS:principalmente collaboratori e lavoratori autonomi senza cassa di categoria; soci-lavoratori di società

I SOGGETTI TENUTI ALL’ISCRIZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA INPS sono le seguenti categorie 
  •  Professionisti senza Cassa di categoria
  •  Collaboratori coordinati e continuativi  e collaboratori occasionali le cui prestazioni siano di durata inferiore a 30 giorni nell' anno solare per ciascun committente e con reddito non superiore a € 5.000 con riferimento a ciascun committente. 
  •  Lavoratori autonomi occasionali con reddito  maggiore di  € 5.000
  •  Incaricati alla vendita a domicilio con reddito maggiore  € 6.410,26
  •  Associati in partecipazione con apporto di solo lavoro
  • Soci-amministratori di Srl che siano contemporaneamente lavoratori e amministratori di essa
  •  Soggetti che, pur essendo iscritti ad una Cassa, non vi versano il contributo soggettivo  per disposizione statutaria o per scelta
L' art. 2, comma 26, Legge n. 335/1995, che individua  i soggetti tenuti ad iscriversi alla Gestione Separata Inps, esclude dall’obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività.
 
Altre categorie piu  particolari sono, o sono state obbligate,  all'iscrizione alla Gestione separata INPS in alcuni periodi:
 
1. SPEDIZIONIERI DOGANALI non dipendenti: possono essere iscritti come collaboratori o professionisti, purché sussistano i requisiti tipici delle categorie;
2. ASSEGNI DI RICERCA: sono iscritti alla Gestione Separata, per espressa previsione della L. 449/97, art. 51, c. 6;
3. DOTTORATO DI RICERCA: sono iscritti alla Gestione Separata i beneficiari di borse di studio per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca;
4. AMMINISTRATORI LOCALI: ai sensi dell’art. 86 del T.U.E.L.  gli amministratori locali, ( i sindaci, i presidenti di provincia, i presidenti di comunità montane, di unioni di comuni e di consorzi fra Enti locali, gli assessori provinciali e gli assessori dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, i presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, i presidenti dei consigli provinciali e presidenti dei consigli circoscrizionali), che alla data di assunzione dell’incarico sono iscritti o continuano ad essere iscritti ad una gestione previdenziale non di lavoro dipendente -ma sono in aspettativa retribuita- oppure a quella di lavoro dipendente, beneficiano di un versamento contributivo nella suddetta gestione ad opera degli enti locali di appartenenza; quelli invece che non sono lavoratori dipendenti beneficiano del pagamento di una cifra forfettaria annuale, versata per quote mensili.
5. BORSE DI STUDIO a sostegno della mobilità internazionale degli studenti, anche nell’ambito del programma di mobilità dell’Unione Europea Socrates-Erasmus: sono state assoggettate al contributo alla Gestione Separata solo da maggio a dicembre 2003;
6. ASSEGNI per attività di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche e di recupero erogati a favore di studenti capaci e meritevoli iscritti ai corsi di:
dottorato di ricerca;
laurea specialistica;
scuole di specializzazione per le professioni forensi;
scuole di specializzazione per gli insegnanti della scuola secondaria;
7. MEDICI CON CONTRATTO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA: sono soggetti al contributo alla Gestione Separata per il trattamento economico percepito;
8. VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE: sono stati iscritti alla Gestione Separata i soggetti avviati dal 2006 al 2008, per l’intera durata del servizio.

Data Aggiornamento: 25/01/2017