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Rottamazione quater: cosa accade alle rateizzazioni in corso?

La Riscossione ha aggiornato il file delle FAQ sulla rottamazione quater: inserite le novità per l'alluvione e il caso di una rateazione già in corso

In data 5 giugno la Riscossione ha aggiornato le FAQ in risposta ai dubbi frequenti dei contribuenti sulla Rottamazione quater in scadenza il prossimo 30 giugno.

Ricordiamo che, la Rottamazione quater riguarda tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 inclusi quelli:

  • contenuti in cartelle non ancora notificate;
  • interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;
  • già oggetto di una precedente “Rottamazione” anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del relativo precedente piano di pagamento.

I carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato rientrano nella “Rottamazione-quater” solo se l’ente, entro il 31 gennaio 2023, ha provveduto a:

  • adottare uno specifico provvedimento;
  • trasmetterlo, sempre entro la stessa data, ad Agenzia delle entrate-Riscossione;
  • pubblicarlo sul proprio sito internet.

Le casse/enti previdenziali di diritto privato che hanno deliberato entro il 31 gennaio 2023 l’inclusione dei propri carichi nell’ambito applicativo della Definizione agevolata sono:

  • CNPA FORENSE - Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza forense
  • ENPAB - Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi
  • CNPR - Cassa Ragionieri
  • ENPAV - Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari
  • INPGI "GIOVANNI AMENDOLA" - Istituto nazionale di previdenza ed assistenza dei giornalisti italiani

Rottamazione quater: cosa accade nel caso di rateizzazione già in corso?

Tra gli aggiornamenti del file contente tutte le faq sulla definizione agevolata ve ne è una con la quale si chiede cosa accade se si aderisce alla Rottamazione quater per debiti per i quali vi era già in corso una rateizzazione. 

Viene replicato che, una volta presentata la domanda di adesione alla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata (31 ottobre 2023) delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.
Alla stessa data del 31 ottobre 2023, le rateizzazioni in corso relative a debiti per i quali è stata  accolta la “Rottamazione-quater” sono automaticamente revocate.
In caso di mancato accoglimento della domanda di adesione, potrà essere invece ripreso il  pagamento delle rate del piano di rateizzazione.


Data Aggiornamento: 11/06/2023