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Quando può il contribuente presentare un ricorso tributario?

Attenzione reclamo obbligatorio dal 1 aprile 2012 per liti i 20 mila euro prima del ricorso

Se un contribuente ritiene illegittimo o infondato un atto emesso nei suoi confronti (per esempio, un avviso di liquidazione o di accertamento, una cartella di pagamento, ecc.), può presentare ricorso rivolgendosi alla Commissione tributaria provinciale (CTP) competente per chiederne l’annullamento totale o parziale. E' bene che il contribuente valuti  l’opportunità di instaurare un contenzioso tributario  ponderando i tempi ed i costi del contenzioso stesso. Occorre, infatti, considerare che la proposizione di un ricorso comporta, nella maggior parte dei casi, costi aggiuntivi rappresentati dall’obbligo di farsi assistere da un difensore e dal rischio, per chi perde, di essere condannato al pagamento delle spese.
Inoltre, occorre considerare che, per gli atti notificati dal 1° aprile 2012 (ovvero dal 1° dicembre 2012 per gli atti emessi dall'ex Agenzia del Territorio), è stato introdotto nel processo tributario il nuovo istituto del “reclamo” (art. 39, comma 9, del D.L. n. 98/2011), che ha lo scopo di trovare un accordo preventivo tra contribuente e Fisco ed evitare, quindi, il ricorso al giudice tributario. L’istituto del reclamo è obbligatorio per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro.

Data Aggiornamento: 11/07/2013