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Assicurazione casalinghe, di cosa si tratta?

L'assicurazione casalinghe, o meglio "polizza infortuni domestici",è obbligatoria. Per chi e a cosa dà diritto?

L’assicurazione contro gli infortuni domestici gestita dall’ Inail( più  comunemente conosciuta come  assicurazione delle casalinghe, anche se riguarda anche pensionati studenti e lavoratori in mobilità ) è stata istituita dalla l. 493/99,  è obbligatoria, ed è rivolta alla protezione  per le persone che  lavorano esclusivamente in casa.
 
In particolare la norma specifica che  le categorie obbligate sono  le persone ( di entrambi i sessi ) che:
  • "hanno un’età compresa tra i 18 e i 65 anni,  
  • svolgono un’attività rivolta alla cura dei componenti della famiglia e dell’ambiente in cui dimorano; 
  • non sono legate da vincoli di subordinazione per questa attività
  •  non svolgono  altre attività per le quali vi sia obbligo di iscrizione a un altro ente o cassa previdenziale. 
ATTENZIONE: Il nucleo famigliare può anche essere composto da una sola persona.
 
 Tra i soggetti obbligati a iscriversi rientrano quindi anche:
  •  i pensionati, “di entrambi i sessi”, che non hanno superato i 65 anni;
  •  i cittadini stranieri che soggiornano regolarmente in Italia e non hanno altra occupazione;
  •  tutti coloro che, avendo già compiuto i 18 anni, lavorano esclusivamente in casa per la cura dei componenti della famiglia (ad esempio ragazzi o ragazze che sono in attesa di prima occupazione);
  •  gli studenti che dimorano nella città di residenza o in località diversa e che si occupano anche dell’ambiente in cui abitano;
  •  i lavoratori in cassa integrazione guadagni (CIG);
  •  i lavoratori in mobilità;
  • i lavoratori stagionali, temporanei e a tempo determinato.
Queste ultime tre categorie di lavoratori devono assicurarsi per i periodi in cui non svolgono attività lavorativa, tuttavia, non essendo frazionabile, in questi casi il premio va comunque versato per l’intero anno, anche se la copertura assicurativa opera solo nei periodi in cui il soggetto non svolge attività lavorativa.
Nell’ambito di uno stesso nucleo familiare possono assicurarsi più persone.
Se uno dei requisiti cambia, ad esempio una persona disoccupata trova lavoro e viene quindi assicurata dal datore di lavoro,  l'iscrizione deve essere cancellata compilando l'apposito modulo. Il modulo di cancellazione deve essere compilato con i propri dati personali e inviato alla sede Inail competente.. La cancellazione va richiesta sia nel caso  di pagamento  diretto che nel caso la persona fosse esente per motivi di reddito  e fosse quindi lo  Stato a farlo.
Oggetto dell’assicurazione sono esclusivamente gli infortuni avvenuti in occasione del lavoro   in ambito domestico e dai quali sia derivata una lesione che determini una menomazione della capacità lavorativa con conseguente un’inabilità permanente pari o superiore al 27% (per gli infortuni occorsi a partire dal 1° gennaio 2007, prima era pari al 33%).
 Sono compresi anche gli infortuni causati da animali domestici.
 
La polizza  dà diritto alle seguenti prestazioni da parte dell'INAIL:
 Rendita diretta: Nel caso di invalidità permanente pari o superiore al 27% per gli infortuni occorsi a partire dal 1° gennaio 2007 o al 33% per quelli occorsi fino al 31 dicembre 2006. La rendita oscilla da un minimo di 186,17 euro, per inabilità del 27%, ad un massimo di 1.292,90 euro, per inabilità del 100%,.
Come tutte le rendite INAIL, è esente da oneri fiscali e non va perciò inserita nella dichiarazione dei redditi, non è soggetta a revisione e viene rivalutata solo quando la retribuzione media giornaliera del settore industria raggiunge un incremento non inferiore al 10%. 
Rendita ai superstiti: In caso di morte a decorrere dal 17 maggio 2006 calcolata con le stesse modalità e percentuali stabilite per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
Assegno funerario: Per gli eventi verificatisi a decorrere dal 17 maggio 2006 è corrisposto l’assegno funerario che dal 1° luglio 2014 è pari a 2.132,45 euro.
 
Vi è infine un  Fondo vittime gravi infortuni per cui in caso di eventi mortali verificatisi a partire dal 1° gennaio 2007, sono previsti due tipologie di benefici:
- un’anticipazione della rendita ai superstiti pari a tre mensilità della rendita annua, calcolata sul minimale di legge per la liquidazione delle rendite;
- una prestazione “una tantum”  , di importo fissato annualmente con decreto .
 

Data Aggiornamento: 18/01/2016