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Bonifico parlante errato: spetta la detrazione per riqualificazione energetica?

Le entrate con una FAQ specificano se spetta la detrazione per spese di riqualificazione energetica nel caso di errore nella indicaizone della norma nel bonifico

Con una FAQ del 6 dicembre le Entrate replicano ad un dubbio di un contribuente il quale ha sostenuto spese per la riqualificazione energetica ed ha commesso un errore nella indicaizone della norma nel bonifico parlante.

Spetta ugualmente la detrazione? Vediamo la risposta delle entrate.

Detrazione per spese di riqualificazione energetica: spetta con bonifico parlante errato?

Nel dettaglio il contribuente domandava se:

  • avendo sostenuto nel 2023 ho sostenuto spese di riqualificazione energetica nell’ambito di una ristrutturazione edilizia della mia prima casa;
  • nel bonifico parlante per agevolazioni fiscali ha indicato “L449 Art. 16bis DPR 917/1986 (L449) Ristrutturazione edilizia”, anziché “L296 Legge 296/06 Riqualificazione energetica”;

nella dichiarazione dei redditi 2024, si possa detrarre ugualmente queste spese come riqualificazione energetica e quindi al 65%.

Le Entrate replicano che, per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, analogamente a quanto previsto per i lavori di recupero del patrimonio edilizio, le banche o Poste Italiane SPA devono operare sui pagamenti effettuati una ritenuta d’acconto, attualmente pari all’8%, a carico di chi beneficia del pagamento.
A tal fine sono stati predisposti bonifici a ciò dedicati da cui deve risultare la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale viene effettuato il bonifico.
L'Agenzia delle entrate ha prcisato da ultimo con la circolare n 1772023 che nel caso in cui, per mero errore materiale, sia stato riportato il riferimento normativo della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio, anziché quello alla legge n. 296/2006, l’agevolazione può comunque essere riconosciuta senza necessità di ulteriori adempimenti da parte del contribuente.
Pertanto, in presenza di tutte le altre condizioni e dei requisiti richiesti dalla normativa che prevede la detrazione del 65% delle spese sostenute, la risposta al quesito è affermativa.


Data Aggiornamento: 11/12/2023