La disciplina dell'interpello è stata modificata dal decreto legislativo 156/2015-Revisione della disciplina degli interpelli. L'Agenzia delle Entrate è intervenuta fornendo chiaramenti alla nuova disciplina dell'interpello nella Circolare n. 9/E del 1° aprile 2016.
In merito agli istanti, cioè coloro che possono presentare istanza, l'interpello, così come rinovellato dal 1° gennaio 2016, può essere proposto da:
- i contribuenti anche non residenti
- direttamente,
- per il tramite di propri rappresentanti o incaricati presso cui gli stessi eleggono domicilio;
- (*) coloro che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti,
- (*) coloro che rivestono il ruolo di “sostituti” e “responsabili” d’imposta.
(*) In queste ipotesi, è sempre necessario che nell’istanza siano indicate le generalità delle parti cui si riferisce il rapporto oggetto dell’interpello.
Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 9/E del 2016 (punto 2.1.1) è stata confermata l’impossibilità di ricondurre all’ambito dell'interpello le istanze presentate da professionisti e associazioni di categoria in relazione a fattispecie riconducibili alla sfera di interessi dei propri assistiti o associati, in assenza di specifico mandato.In questi casi, l’istanza continuerà a essere trattata nell’ambito della generale attività di consulenza giuridica fornita dall’Agenzia, ma sono del tutto improduttive degli effetti tipici dell’interpello.
Infine, è stato chiarito che per le questioni attinenti l’applicazione dell’IVA, non sono legittimati a presentare istanze d’interpello :
- i cessionari,
- i committenti considerati “consumatori privati” ai fini di questo tributo.