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Qual è la deduzione IRAP per il c.d. “cuneo fiscale”?

La deduzione IRAP per il c.d. “cuneo fiscale”

La deduzione IRAP finalizzata a contrastare il c.d. “cuneo fiscale” relativamente a ciascun dipendente a tempo indeterminato (art. 11, comma 1, lett. A), D.lgs. 446/97) si concretizza per tutte le imprese, escluse escluse le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, nella deducibilità:

  1. di un importo forfetario differenziato a seconda della Regione di impiego del dipendente e della tipologia di dipendente;
  2. del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro.

In caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi, nonché di inizio o cessazione dell’attività in corso d’anno, le deduzioni devono essere ragguagliate ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo d’imposta.

Tali deduzioni vanno indicate nella colonna 1 dei righi IS2 e IS3 del Modello Irap 2018, dove deve essere indicato il numero dei dipendenti per i quali si fruisce di almeno una delle seguenti deduzioni

Deduzione forfetaria

La deduzione forfetaria spetta per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato, impiegato nel periodo d'imposta ed è pari a:

  • € 7.500 (precedentemente era di 4.600, la c.d. “deduzione base”) su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta,
    • aumentata a € 13.500 per i lavoratori di sesso femminile nonchè per quelli di età inferiore ai 35 anni;
  • € 15.000 (precedentemente 9.200 c.d. “deduzione maggiorata”) per i dipendenti impiegati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia,
    • aumentata a € 21.000 per i lavoratori di sesso femminile nonchè per quelli di età inferiore ai 35 anni.
      Tale deduzione non si applica alle banche, enti finanziari e assicurazioni e non è cumulabile alla deduzione base.

La deduzione maggiorata è alternativa alla “deduzione base” in relazione ai singoli lavoratori impiegati ed è fruibile nei limiti derivanti dall'applicazione della regola de minimis.

Deduzione dei contributi previdenziali

La deduzione spetta sia per i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro in ottemperanza a disposizioni di legge, sia per i contributi versati dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, ed a casse, fondi, gestioni previste da contratti collettivi o da accordi o da regolamenti aziendali, al fine di erogare prestazioni integrative di assistenza o previdenza (cfr. circolare n. 61 del 19 novembre 2007 paragrafo 1.2.2).

Per i soggetti esercenti arti e professioni i contributi assistenziali e previdenziali rilevano, in base al criterio di cassa, nel periodo d’imposta in cui sono versati, nei limiti dei contributi dovuti.

Per le imprese, i contributi vanno assunti in base al principio della competenza, sempre nei limiti dei contributi dovuti (cfr. risoluzione n. 265 del 28 ottobre 2009).

Per gli enti non commerciali, tale deduzione spetta solo in relazione ai dipendenti impiegati nell’eventuale attività commerciale in quanto per detti soggetti che svolgono solo l’attività istituzionale e che determinano il valore della produzione con il metodo “retributivo” le retribuzioni e i redditi di cui alla sezione I del quadro IE sono già al netto dei contributi assistenziali e previdenziali.


Data Aggiornamento: 20/04/2018