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Qual è l’ambito applicativo della disciplina dell’accertamento esecutivo dal 1° ottobre 2011?

La nuova disciplina si applica:
• agli accertamenti sulle imposte dirette, sull’Irap e sull’Iva e;
• ai relativi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, a partire dagli atti emessi dal 1° ottobre 2011 relativi ai periodi d’imposta in corso al 31.12.2007 e successivi;
• agli avvisi successivi all’originario avviso di accertamento, da notificare al contribuente nei casi di rideterminazione degli importi dovuti per:
  • mancato pagamento delle rate successive alla prima dovute a seguito di accertamento con adesione;
  • riscossione provvisoria dei tributi e delle sanzioni in pendenza di giudizio;
  • mancato pagamento delle somme dovute per effetto dell’adesione ai verbali di constatazione e anche di una sola delle rate successiva alla prima, in seguito all’adesione agli inviti a comparire dell’Agenzia delle Entrate (secondo l’Istituto di ricerca del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili).
Sono, invece, esclusi dalla nuova disciplina i casi di omesso versamento delle somme rateizzate risultanti dalle comunicazioni degli esiti dei controlli automatici o formali delle dichiarazioni. In questi casi, infatti, si tratta di avvisi che contengono una volontà impositiva ancora in itinere, e non formalizzata in un atto definitivo.

Data Aggiornamento: 03/10/2011