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Come si individua il momento di effettuazione dell'operazione per definire l'aliquota IVA da applicare?

Per l’applicazione dell’aliquota IVA corretta occorre tener conto del momento di effettuazione dell’operazione.

Per l’applicazione dell’aliquota corretta occorre tener conto del momento di effettuazione dell’operazione. In sintesi, le operazioni effettuate:
• prima del 17.09.2011 (data di entrata in vigore della legge 148/2011 di conversione del D.l. 138/2011), resteranno soggette all’Iva ordinaria al 20%;
• a partire dal 17.09.2011 (data di entrata in vigore della legge 148/2011 di conversione del D.l. 138/2011), saranno soggette all’Iva ordinaria del 21%.

Quindi, per applicare l’aliquota Iva corretta occorre prima di tutto individuare il momento di effettuazione dell’operazione, e poi verificare se questo momento è antecedente o successivo al 17.09.2011 (data di entrata in vigore della legge 148/2011).
L’articolo 6 del d.p.r. 633/72 prevede un criterio generale per la determinazione del momento di effettuazione di un’operazione ai fini Iva, diverso a seconda che si tratti di cessioni di beni (mobili o immobili) o di prestazioni di servizi.

In generale, infatti:
le cessioni di beni mobili si considerano effettuate all’atto della consegna o della spedizione del bene . Quando la proprietà del bene si trasferisce successivamente alla consegna o alla spedizione, in deroga ai principi generali, anche il momento di effettuazione dell’operazione si sposta al momento in cui si producono gli effetti traslativi della proprietà;
• le cessioni di beni immobili si considerano effettuate all’atto della stipulazione del rogito notarile con cui viene trasferita la proprietà;
• le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo . I preavvisi di fattura professionali, non incassati prima del 17.09.2011, dovranno essere adeguati alla nuova percentuale Iva. Data la diffusione di strumenti di pagamenti diversi dal contante, ricordiamo brevemente quando la prestazione si considera pagata, nei diversi casi:
  1. ricevute bancarie: al momento del ricevimento della comunicazione dell’incasso;
  2.  bonifico bancario o postale: al momento di ricezione della comunicazione dell’avvenuto accredito;
  3.  assegni bancari o circolari: al momento della consegna dell’assegno al venditore;
  4.  carta di credito: al momento di utilizzo della carta di credito;
  5.  tessere prepagate: al momento dell’acquisto della tessera;
  6.  cambiali all’ordine: al momento di emissione della cambiali;
  7.  cambiali non cedibili: al momento del pagamento del titolo alla scadenza.

Data Aggiornamento: 06/10/2011