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Qual è l'aliquota IVA da applicare in una nota di variazione successiva al 17 settembre 2011?

La nota di variazione deve applicare la stessa aliquota Iva che è stata applicata nell’operazione originaria.

La nota di variazione viene emessa quando accadono degli eventi che modificano l’operazione principale effettuata in precedenza. Pertanto, quando per errore è stata emessa una fattura con gli importi relativi all’imponibile o all’imposta superiori o inferiori a quanto dovuto, la rettifica avviene con l’emissione di una nota di debito o di credito.

Poiché l’operazione principale è già stata effettuata, la nota di variazione deve applicare la stessa Iva che è stata applicata nell’operazione originaria.
Quindi per le note di addebito o di accredito emesse a partire dal 17.09.2011 (data di entrata in vigore della nuova aliquota Iva al 21%), dovrà essere esposta l’aliquota Iva:

al 20%, se l’operazione originaria è stata effettuata quando era in vigore l’aliquota Iva al 20%, quindi entro il 16.09.2011;
al 21%, se l’operazione originaria è stata effettuata quando è entrata in vigore l’aliquota Iva al 21%, quindi dal 17.09.2011.

Data Aggiornamento: 06/10/2011