Per effetto delle modifiche apportate all’ art. 5 del DPR 322/98 da parte del cd “Decreto semplificazioni”, dal 2012 rileva, in caso di liquidazione, “la data in cui si determinano gli effetti dello scioglimento”, e non più quella “in cui ha effetto la deliberazione di messa in liquidazione" . La presentazione di Unico 2013 andrà quindi effettuata :
1. per i soggetti IRES e SNC, SAS ED EQUIPARATI entro l’ultimo giorno del 9° mese successivo alla data in cui si determinano gli effetti dello scioglimento; generalmente , i suddetti 9 mesi decorrono :
- dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese della dichiarazione con cui gli amministratori accertano una delle cause di scioglimento previste dall’art. 2484 c.c. oppure
- dalla data di iscrizione della delibera assembleare, nel caso di scioglimento conseguente a decisione dei soci.
2. per le DITTE INDIVIDUALI dall'ultimo giorno del 9° mese successivo alla data indicata nel modello AA9/11